Bando SSM 2016-2017
Roma, Friday, 29 September 2017

Bando SSM 2016-2017

Nota Prot. n. 720

Ufficio:

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO l’art. 230 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827, recante le modalità per effettuare versamenti di somme nelle Tesorerie statali;
VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, prot. n. 293  “Regolamento recante norme per l’introduzione di nuove modalità di versamento presso le Tesorerie statali”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n.141 recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari";
VISTA la legge 2 agosto 1999 n.264, recante “norme in materia di accesso ai corsi universitari”;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazione;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 11;
VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e, in particolare, l’art. 36, c. 1  - come modificato dall’art.21, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128 -, in base al quale “con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati  le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove,  nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi:  a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;  b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo  parametri oggettivi;  c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria.  Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”;
VISTO il comma 433 dell’art.2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - come sostituito dall'art.7 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 -, in base al quale “Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato”;
VISTO l’art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n., in base al quale “[…..] l’importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100,00 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017 2017, n. 130, recante il nuovo "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368" (registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017, foglio n. 1885 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 208 del 6 settembre 2017), che ha sostituito il Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 recante "Costo contratto formazione specialistica dei medici" e s.m.i., registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2007 – registro n.6 – foglio 116;
VISTO il comma 3-bis dell’art. 20 del richiamato D.Lgs. n.368/1999  - come modificato dall'art.15 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114 –, in base al quale “con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre  2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei  limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica”. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica”.

VISTO il comma 3-ter del richiamato art.20, D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “la durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'Anno Accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante il “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione dell’art.20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'art.15 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n.114/2014, che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante “Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
VISTI i decreti direttoriali, emessi in data 17 e 21 aprile 2015, con i quali il MIUR in attuazione del D.M. n.68/2015 ha riordinato le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria in precedenza istituite;
VISTI i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite  le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del D.M. 1 agosto 2005;
VISTI i decreti direttoriali 6 maggio 2016 con i quali il MIUR, a seguito delle istanze pervenute dai vari Atenei tramite la banca dati Off. SSM 2015-2016, ha proceduto alla istituzione di nuove Scuole di Specializzazione ai sensi dei nuovi Ordinamenti di cui al D.M. n.68/2015;
VISTO l’art.3, comma 3 del citato Decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n.68, in base al quale si dispone che “con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola”;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 13 giugno 2017 n.402 recante la “definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015” che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 29 marzo 2006 e ss.mm.ii. recante “standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005”;
VISTI i Decreti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 25 settembre 2017 con i quali si è provveduto all'accreditamento di cui ai citati DD.MM. n.68/2015 e n. 402/2017 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei Medici già istituite e di nuova istituzione;
VISTO il comma 1, dell’art. 35, del citato D.Lgs. n. 368/1999, in base al quale “Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti  per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle  attività del  Servizio sanitario nazionale”;
VISTO il comma 2, del richiamato art.35, D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa”;
VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
VISTA la Tabella 2 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e Finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;
VISTO il riparto relativo al citato capitolo 2700, in particolare lo stanziamento specificatamente destinato al finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n. 368/1999 per i medici in formazione specialistica;
CONSIDERATO che, in ragione del riordino degli Ordinamenti didattici da parte degli Atenei, avviato con il citato D.I. n.68/2015, i risparmi derivanti dalla riduzione dei percorsi di specializzazione nonché dalle opzioni esercitate da parte degli specializzandi verso i nuovi Ordinamenti di durata ridotta sono destinati all'incremento nel tempo dei contratti di formazione specialistica medica, così come prevede il sopra citato art. 20 del D.Lgs. n.368/1999 e s.m.i.;
VISTA la comunicazione del 2 aprile 2015, fornita per via telematica, con la quale il Ministero della Salute ha indicato al MIUR il fabbisogno, individuato dalla Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ex art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999, dei medici specialisti da formare per il triennio 2014/2015, 2015/2016  e  2016/2017;
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 7 maggio 2015, concernente la determinazione del Fabbisogno per il servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2015, 2015/2016  e  2016/2017;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’Economia e finanze, del 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.227 del 30 settembre 2015, concernente “determinazione del numero globale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014//2017 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l’anno accademico 2014/2015”;
VISTO l’articolo 1 del citato decreto 20 maggio 2015 che, per quanto riguarda l’a.a. 2016/2017 , determina in 7.967 unità il fabbisogno di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di area sanitaria;
VISTA la nota del 18 gennaio 2017 prot. n. 2664 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze di conoscere le risorse economiche finalizzate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici per l’a.a. 2016-2017 (rep. Atti n.87/CSR);
VISTA la nota del 30 gennaio 2017 prot. n. 17530 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, in riscontro alla nota del Ministero della salute prot. n. 2664/2016 ha effettuato la ricognizione generale delle attuali autorizzazioni di spesa correlate alla formazione specialistica dei medici per l’a.a. 2016/2017;
VISTA la nota del 7 aprile 2017 prot. n. 11032  con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con riferimento alla coorte di specializzandi iscritti agli a. a. precedenti,  ha comunicato al Ministero dell’economia e finanze l’ammontare della spesa prevista per l’A.A. 2016-2017, comprensiva anche delle sospensioni, relativa alla corresponsione dei contratti di formazione medica specialistica già in essere, al netto della quale risultano attivabili con risorse statali  n. 6.105 contratti di formazione medica specialistica per l’A.A. 2016-2017, coperti  anche con le risorse rinvenienti dalla mancata assegnazione nell’a.a. 2015-2016 di n.105 contratti statali e reinvestite, ai sensi di quanto disposto dall’art.10 del bando di ammissione n.313/2016, nei successivi aa.aa.;
VISTA la successiva nota di riscontro del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 maggio 2017 prot. MEF-RGS n. 90258;
VISTO il decreto 22 settembre 2017 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’art.35, comma 1, del citato D.Lgs. n.368/1999 e contenente “la determinazione del numero globale degli specialisti da formare annualmente per ciascuna delle tipologie di specializzazione individuato tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei  medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi  previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale”, per un totale di n. 6.105 specialisti  medici da formare per l’A.A. 2016/2017;
VISTA la nota del 26 luglio 2017 prot. n. 20830 e successivo sollecito prot. n. 25789 del 19 settembre 2017, con cui il MIUR, stante le previsioni di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento n. 130/2017, ha  chiesto alle Università di comunicare, prima dell’emanazione del bando di concorso, tramite caricamento in Banca Dati Offerta Formativa - SSM 2016-2017,  gli eventuali contratti aggiuntivi – rispetto a quelli finanziati con risorse statali e regionali – derivanti da donazioni o finanziamenti di Enti pubblici o privati, da attivare per l’A.A. 2016-2017 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del Decreto ministeriale n.68/2015 e compatibilmente con la capacità recettiva delle stesse Scuole;
VISTE le proposte caricate in Banca dati dagli Atenei per l’A.A. 2016-2017 con riferimento ai contratti aggiuntivi derivanti da donazioni o finanziamenti di Enti pubblici o privati;
VISTA la nota del 28 marzo 2017 prot. n. 9569 ed il successivo sollecito del 26 luglio 2017 prot. n. 20823 con cui il MIUR ha chiesto alle Regioni di volere provvedere, con la massima sollecitudine, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per l’emanazione del bando di concorso, dei contratti per la formazione medica specialistica che intendono finanziare per l’A.A. 2016/2017 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del D.I. n.68/2015, in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali  in quanto tesi a soddisfare specifiche esigenze delle Regioni e delle Province autonome;
VISTO il Decreto ministeriale del 29 settembre 2017 n. 719 con il quale, in relazione al citato Decreto interministeriale Salute-MIUR-MEF del 22 settembre 2017, il MIUR, ai sensi del comma 2, dell’art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999, acquisito il parere del Ministero della salute, ha ripartito  per  l’A.A. 2016-2017 i richiamati 6.105 contratti di formazione specialistica  finanziati con risorse statali tra le diverse Scuole di specializzazione istituite ed accreditate  presso i singoli Atenei  e, facendo seguito alle citate note prot. n. 9569/2017  e prot. n. 20823/2017, ha altresì chiesto nuovamente alle Regioni e alla Province autonome di comunicare, in vista dell’emanazione del bando di ammissione alle Scuole, i contratti aggiuntivi finanziati con risorse proprie assegnabili alle varie Scuole compatibilmente con la capacità recettiva delle stesse;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige" nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di cui alla Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n.14 e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n.4;
VISTA la Legge della provincia autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4 recante "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico" e in particolare gli articoli 3, 4 e 4 bis, nonché le deliberazioni di Giunta provinciale n.1564/2013 e n. 2147/2014 e s.m.;
VISTO il comma 1-bis dell'articolo 36, del D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università”;
VISTA la Legge della regione autonoma Valle d'Aosta 30 luglio 2017, n. 11, recante “Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37 e 30 gennaio 1998 n. 6” - e in particolare gli articoli 2, 3 e 4 - con la quale la Regione ha disciplinato in un unico testo normativo gli interventi a sostegno della formazione universitaria e post universitaria in ambito sanitario provvedendo all’abrogazione della previgente normativa in materia con particolare riferimento alla legge regionale 30 gennaio 1998, n.6, nonché all’articolo 15, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;
VISTA la deliberazione n. 376/2017 con la quale la Giunta della regione autonoma Valle d’Aosta ha approvato il finanziamento con risorse proprie dei contratti di formazione specialistica di area sanitaria per l’a.a. 2016-2017 presso l’Università degli Studi di Torino;
VISTO l’art.1, comma 5, della legge della regione Sardegna 31 marzo 1992, n. 5 recante “Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia”,  come integrato dapprima dall’art.5, comma 46, della legge 23 maggio 2013, n. 12 e successivamente dalla Legge regionale 7 maggio 2015 n. 9;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale della regione autonoma Sardegna n. 31/16 del 9 agosto 2017;
VISTA la legge della regione Sicilia 20 agosto 1994 n. 33 recante “Contributi alle Università della Sicilia per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Provvedimenti urgenti in materia sanitaria. Intervento per l'Ente acquedotti siciliano”;
VISTO il D.D.G. n. 6833 del 19 settembre 2017 della regione Sicilia – assessorato istruzione e formazione professionale,  recante l’approvazione della graduatoria definitiva e impegno delle somme per le proposte presentate a valere sull’Avviso pubblico n. 13/2017 per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell’area medico sanitaria A.A. 2016-2017, nonché  la  disciplina di settore in tema di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che consente ai contribuenti a basso reddito di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate;
VISTA la nota 28 settembre 2017 prot. n. 67089 con la quale il Dipartimento dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia - assessorato dell’istruzione e della formazione professionale ha confermato il finanziamento da parte della Regione Sicilia di n. 42 contratti per la formazione specialistica dei medici da ammettere alle Scuole di specializzazione di area sanitaria con le precisazioni, in ordine all’assegnazione dei contratti, recate dalla Lettera di intenti sottoscritta in data 10 luglio 2017 dai Rettori delle tre Università siciliane e trasmessa alla Regione con nota 28 settembre 2017 a firma del Presidente del Comitato Regionale Universitario della Sicilia (CRUS);
VISTA la delibera della giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 773 del 28.04.2017 e successiva nota 27 settembre 2017 prot. 16316 della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la quale è stata trasmessa l’indicazione delle scuole cui attribuire i contratti aggiuntivi finanziati dalla Giunta con la ridetta deliberazione n. 773/2017;
VISTE le normative delle Regioni a statuto ordinario dettate in materia di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti;
VISTE le comunicazioni con le quali le Regioni e le Province autonome hanno fornito le indicazioni richieste in ordine ai suddetti contratti aggiuntivi tesi a soddisfare loro specifiche esigenze;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e, in particolare, l'art. 757 in base al quale “per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all’art.35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999, è stabilita, d’intesa con il Ministero della Difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare”;
VISTA la nota 3 aprile 2017 prot. n. 50497 con la quale il Ministero della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN) ha comunicato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi del citato art.757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, le proprie esigenze di medici specialisti per l'A.A. 2016/2017 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero dei militari designati da parte dell'IGESAN stesso quale organismo di vertice sanitario dello Stato Maggiore della Difesa;
VISTO il comma 3, dell’art. 35, del D.Lgs. n. 368/1999 nella parte in cui dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, “è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato […]. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2”;
VISTA la nota del 28 marzo 2017 prot. n. 9524 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto al Ministero dell’interno di volere comunicare per l'A.A. 2016/2017, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da riservare ai medici della Polizia di Stato ai sensi del citato comma 3, dell’art.35 del D.Lgs. n.368/1999;
VISTA la nota del 20 aprile 2017 prot. n. 26475, con cui il Ministero dell’Interno ha segnalato, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, il numero dei posti in soprannumero da riservare per le esigenze della sanità della Polizia di Stato per l’A.A. 2016-2017;
VISTA la nota del 19 settembre 2017 prot. n. 25796 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, successivamente alle determinazioni assunte dal Ministero dell’Interno in merito alla riserva dei posti per le esigenze della sanità della Polizia di Stato di cui all’art. 35, comma 3 del D.Lgs. 368/1999, ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze di volere comunicare per l'A.A. 2016/2017, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da riservare per le esigenze di sanità e formazione specialistica del Corpo  della Guardia di Finanza ai sensi del ridetto comma 3, dell’art.35 del D.Lgs. n.368/1999;
VISTO il comma 5 dell'articolo 39, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;
VISTA la Legge 14 gennaio 1999, n. 4 recante “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole” e, in particolare, l’art.1, comma 7,  in base al quale <<il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, d’intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e della Sanità, previa verifica delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari per l’intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli Accordi governativi, culturali e scientifici, ai Programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane ed università dei Paesi interessati>>;
VISTO l’Accordo governativo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana del 21 marzo 2002;
VISTA la nota congiunta Governo della Repubblica di San Marino - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 19 luglio 2017 prot. n. 81427/RSM e del 24 luglio 2017 prot. n.113581/UNIMIRE;
VISTO il comma 3 dell’art. 35, del D.Lgs. n. 368/1999 in base al quale si dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, “è stabilita, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2”;
VISTA la nota del 28 marzo 2017 prot. n. 9540 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale di volere comunicare per l'A.A. 2016/2017, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ai sensi del citato comma 3 dell’art.35 del D.Lgs. n.368/1999, nonché, il numero di mediciextracomunitari destinatari per l’intera durata del corso di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee ai sensi del comma 7 dell’art.1 della Legge n.4/1999;
VISTA la nota del 20 maggio 2016 prot. n. 4015/100657 del Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale in ordine alle riserve in soprannumero ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999;
VISTO il comma 4 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola”;
TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato, Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, ex comma 4 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici : a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l'Università;  b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; c) medici dell'Emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto D.P.R. n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999;  d) medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell’ammissione ai posti riservati delle Scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata operante per accreditamento nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con l’accreditamento la struttura, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorre nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;
VISTA  la nota del 4 maggio 2017  prot. n. 25339  con cui  il Ministero della salute, alla luce dei riscontri ricevuti dalle Regioni e dalle Province, ha comunicato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi del citato articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n.368/1999, le esigenze del SSN per l’A.A. 2016/2017 in ordine alle riserve di posti in soprannumero relative alla formazione di personale medico di ruolo e titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, compatibilmente con la capacità recettiva delle Scuole;
VISTO l'articolo 3, comma 4, del Regolamento emanato con D.M. n. 130/2017 il quale prevede che la predisposizione dei quesiti in modalità informatica <<è affidata al Ministero, con il supporto tecnico-operativo del Cineca che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio>>;
VISTO l'articolo 4 del Regolamento emanato con D.M. n. 130/2017 che prevede l'istituzione di una Commissione nazionale composta da un direttore di una scuola di specializzazione con funzioni di presidente e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area con il compito di validare i quesiti oggetto della prova d'esame e di specificare i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 28 giugno 2017, prot. n. 474, di costituzione della Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017;

D E C R E T A

Articolo 1
(Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2016/2017, l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all’Allegato 1, riordinate ed accreditate ai sensi dei Decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015, n. 68  e 13 giugno 2017 n.402, avviene a seguito di superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato dal presente decreto.
La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell’a.a. 2016/2017 alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all’Allegato 1  è  fissata al 29 dicembre  2017.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.368/1999 e dell’art. 3, comma 2, del Regolamento emanato con DM n. 130/2017, le prove di ammissione si svolgono a livello locale in una o più sedi, nella stessa data ed allo stesso orario. L’organizzazione delle prove a livello locale è affidata alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, che devono garantire imparzialità, sicurezza, trasparenza e standard omogenei e uniformi di gestione nello svolgimento delle prove attenendosi anche alle disposizioni fornite dal MIUR ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 7.
2. Ai fini del presente bando:

  1. per “Ministro” e per “Ministero” si intende rispettivamente il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  2. per "area", ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del Decreto di riordino n.68/2015;
  3. per "tipologia di Scuola" si intende la specifica tipologia di corso di specializzazione, compresa nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi clinici  di cui al citato Decreto di riordino n. 68/2015;
  4. per "Scuola" si intende la specifica Scuola di specializzazione di una specifica Università;
  5. per "SSD" si intende settore scientifico-disciplinare;
  6. per CFU si intende Credito Formativo universitario;
  7. per "Commissione nazionale" si intende la Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento ministeriale n. 130/2017.

 

Articolo 2
(Posti disponibili)

1. I posti disponibili per l’A.A. 2016/2017 sono indicati, per ciascuna scuola di specializzazione, nella tabella di cui all’Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, i posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e delle Province autonome sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici/privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome.
3. I posti aggiuntivi coperti con finanziamenti che prevedono il possesso di specifici requisiti, sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai candidati  in possesso degli specifici requisiti richiesti dalle rispettive normative di riferimento degli Enti finanziatori  e richiamati al successivo art. 4, comma 2.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento n. 130/2017, è precluso lo scambio di sede tra i vincitori dei posti a concorso.

 

Articolo 3
(Posti riservati ed in sovrannumero)

1. Per l'A.A. 2016/2017, tenuto conto di quanto comunicato dalle Amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, è prevista, nei limiti della capacità ricettiva delle singole Scuole, l'assegnazione di posti riservati ed in sovrannumero esclusivamente alle seguenti categorie:
a) Medici Militari. Ai sensi dell’art. 757 del D.Lgs. n. 66/2010, recante "Codice dell'ordinamento militare", possono concorrere per la riserva dei posti disponibili per le esigenze della Sanità Militare i candidati designati da parte dell’Ispettorato generale della Sanità Militare, per un contingente non superiore al 5% individuato nell'ambito della programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999, d'intesa con il Ministero della Difesa. Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.
Nell’Allegato 2 del presente decreto, sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia.
b) Personale medico di ruolo del SSN. Ferme restando le esclusioni di cui al parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda n. 5311/2005 citato in premessa, la specifica categoria destinataria della riserva (10%) di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n.368/1999 è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. I posti in soprannumero sono assegnati alle diverse tipologie di Scuola ed alle specifiche Scuole nel rispetto delle maggiori esigenze delle singole Regioni e Province autonome espresse dal Ministero della salute e nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi.
Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.
Nell’Allegato 2 del presente decreto, sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia.
c) Medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ex art.35, comma 3, del D.Lgs. n.368/1999 e Medici extracomunitari di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999, n.4.  In attuazione della Legge n.49/1987 ed ai sensi del comma 3 dell’art. 35, del D.Lgs. n.368/1999, è stabilito, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Parimenti d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stabilita una riserva in sovrannumero di posti per i medici extracomunitari che siano destinatari per l’intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. La ripartizione tra le singole sedi dei posti riservati è effettuata nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi.  Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.
Nell’Allegato 2 del presente decreto sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia.
d) Sanità della Polizia di Stato. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le  esigenze  della  Sanità  della  Polizia  di  Stato. Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.
Nell’Allegato 2 del presente decreto sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia.
e) Sanità della Guardia di Finanza. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999 è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, una riserva di posti per le esigenze  della  Sanità della Guardia di Finanza complessivamente non superiore al cinque per  cento tenuto conto delle determinazioni assunte dal Ministero dell’Intero per la Sanità della Polizia di Stato. Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.
Per l’A.A. 2015-2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Guardia di Finanza.
2. Tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui al precedente comma devono necessariamente svolgere l'attività formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell’ambito della propria rete formativa.
A tale obbligo è, pertanto, tenuto anche il personale medico di ruolo del SSN in formazione specialistica su posti riservati al SSN , che dovrà svolgere tale attività formativa a tempo pieno, durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della Struttura sanitaria di appartenenza, e che pertanto, all’atto dell’immatricolazione presso l’Ateneo di assegnazione dovrà presentare un atto formale rilasciato dall’Ente sanitario di appartenenza in cui, nel segnalare le attività di servizio svolte dal proprio dipendente di ruolo,  l’Ente espliciti  il proprio consenso  a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio,  in luogo dell’attività lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza,  l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto riservato SSN, con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall’obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l’attività lavorativa. In assenza di tale atto formale della Struttura  sanitaria di appartenenza del candidato,  l’Ateneo di assegnazione non potrà procedere alla immatricolazione dello specializzando ed alla sottoscrizione del relativo contratto di formazione specialistica. Ai suddetti medici non è  consentito svolgere il previsto percorso formativo a tempo pieno e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Ente sanitario di appartenenza; il percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso le strutture che fanno parte della rete formativa della Scuola di assegnazione, accreditate a tale specifico  fine. Per una completa e armonica formazione professionale, anche  il medico dipendente di ruolo del SSN  è tenuto a frequentare, al pari degli altri medici in formazione,  le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa e funzionali agli obiettivi formativi.
La partecipazione su posti riservati e in sovrannumero alla formazione specialistica da parte dei medici riservatari - quali, tra gli altri,  i medici dipendente di ruolo del SSN -  risponde a specifiche esigenze delle Amministrazioni richiedenti le riserve stesse, sulle quali, infatti, grava la copertura degli oneri relativi alla remunerazione da corrispondere ai suddetti specializzandi per la frequenza del corso di specializzazione.

Articolo 4
(Requisiti di ammissione)

1. Ai sensi del comma 433, dell’art. 2, della legge n. 244/2007, nonché dell’art. 2, comma 1, del Regolamento n. 130/2017 al concorso possono partecipare tutti i laureati in Medicina e Chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso fissata al successivo art. 5.
Ai sensi del comma 433, dell’art. 2, della legge n. 244/2007 e del Regolamento n.130/2017, il candidato che supera il concorso è ammesso alla Scuola a condizione che entro la data di inizio delle attività didattiche, fissata per l’A.A. 2016-2017 al 29 dicembre 2017, consegua l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, ove non ancora posseduta. In caso di abilitazione all’esercizio della professione conseguita all’estero, entro la suddetta data è richiesto il possesso del Decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute. E’ onere dell’Ateneo presso cui il candidato procederà ad immatricolarsi effettuare in tal senso le necessarie verifiche.
2. Per i contratti aggiuntivi finanziati dalla provincia autonoma di Trento, dalla provincia autonoma di Bolzano e dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Veneto, Valle d’Aosta, Sicilia, Sardegna, e dalla Repubblica di San Marino è richiesto altresì il possesso  degli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni dettate in materia dalle stesse istituzioni interessate:

  •  a) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Trento a favore delle Scuole delle Università di Padova, Pavia, Udine e Verona e riportati nell'Allegato 2, il possesso della residenza in un comune della provincia di Trento da almeno due anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di partecipazione al concorso;  non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica  aggiuntivo finanziato dalla Provincia di Trento ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale n.4/91;  ovvero  di esserne già beneficiario o di averne già beneficiato, impegnandosi in tal caso alla restituzione delle somme dovute ai sensi della deliberazione di giunta provinciale n.1564/2013; di impegnarsi ai sensi dell’art. 4 della legge n.4/91 a collaborare con il Servizio Sanitario provinciale per un periodo fino a due anni, qualora l’Azienda provinciale per i servizi sanitari lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro 60 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione;
  • b) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore delle Scuole delle Università di Padova e Verona  e riportati nell'Allegato 2, il possesso dell'attestato di bilinguismo (italiano e tedesco) rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 26 luglio 1976, n. 752 e ss.mm., o di un attestato equipollente [coloro che non sono in possesso di uno degli attestati devono sostenere un esame per l’accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, consistente in una prova d’ascolto, in una prova scritta e in una prova orale (nel corso della compilazione della domanda di partecipazione i candidati sono tenuti a dichiarare che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo o che intendono sottoporsi all’esame per l’accertamento per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca)]; sottoscrivere, prima dell’inizio della formazione, la dichiarazione di impegno di cui all’art.3 del Decreto del Presidente della Provincia n.4/2008 secondo il quale i medici si impegnano a prestare per quattro anni, entro 10 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, servizio a tempo pieno nel territorio della provincia di Bolzano;
  • c) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Puglia a favore delle Scuole delle Università di Bari e Foggia e riportati nell'Allegato 2, l’iscrizione presso uno degli Ordini dei medici pugliesi e residenza in Puglia da almeno tre anni, all’atto della firma del contratto di formazione;
  •  d) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Veneto a favore delle Scuole delle Università di Padova e Verona riportati nell'Allegato 2, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1438 del 5 agosto 2014:
    • - il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso gli atenei del Veneto
    • - l’impegno dello specializzando a svolgere la propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla regione Veneto e dalle Università e precisate negli appositi protocolli d’intesa annuali,
    • - nonché l’impegno a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni, entro i 5 anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario nonché presso università o istituzioni di livello internazionale veneti;
  • e)  per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Valle d'Aosta a favore delle Scuole dell'Università degli studi di Torino e riportati nell'Allegato 2, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 11/2017:
    • - il possesso da almeno tre anni della residenza in Valle d’Aosta alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso
    • - l’iscrizione - alla data di inizio dell’attività didattica del corso di specializzazione - all’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della regione Valle d’Aosta
    • - non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata. Tale esclusione non si applica nel caso in cui il medico già beneficiario abbia restituito alla Regione le somme previste ai sensi della legge regionale n.11/2017
    • - conseguire il diploma di specializzazione per il quale si beneficia del contratto. Lo specializzando che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi deve versare alla Regione il 70% della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato
    • - sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità,  prima dell’immatricolazione alla Scuola, l’impegno a prestare servizio presso la struttura dell’azienda USL della Valle d’Aosta per un periodo minimo complessivo di  5 anni. Il medico che non adempia, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, agli obblighi di cui all'articolo 3 della legge regionale n.11/2017 deve versare alla Regione il 70% della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato
    • - sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità,  prima dell’immatricolazione alla Scuola, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 della legge regionale n.11/2017
  • f) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Sardegna, il possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti :
    • - siano nati nel territorio della regione Sardegna;
    • - siano figli di emigrati sardi;
    • - siano residenti nel territorio della regione Sardegna da almeno cinque anni alla data della richiesta di assegnazione del contratto di formazione specialistica  o  abbiano conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia in uno degli atenei presenti in Sardegna, ovvero Sassari o Cagliari.
      Inoltre i beneficiari devono mantenere la residenza in Sardegna per tutto il periodo di frequenza.
  • g) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Sicilia :
    • essere nati o residenti in Sicilia;
    • avere una età non superiore a 35 anni;
    • avere un reddito ISEE non superiore a 30.000,00 € (trentamila euro)
  • h) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Basilicata, nel rispetto della delibera della Giunta regionale n. 390 dell’11 maggio 2017, come integrata dalla delibera n. 484 del 26 maggio 2017, iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici provinciali della regione Basilicata nonché residenza nella regione Basilicata da almeno n. 3 anni;
  • i) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Campania, residenti in Campania da almeno 3 anni;
  • j) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza nella Repubblica di San Marino;
  • k) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Calabria, nel rispetto della delibera della Giunta regionale n. 323 del 25 luglio 2017, residenza nella Regione Calabria da almeno due anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica nonché età non superiore a 35 anni.

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento n. 130/2017, la eventuale rinuncia  alla scelta di concorrere sui posti aggiuntivi riservati è presa in considerazione se effettuata dal candidato,  secondo le modalità di cui al successivo art. 9, prima della data di pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole. Il candidato che, una volta pubblicate le assegnazioni, rinuncia al posto ottenuto su un contratto aggiuntivo riservato non potrà in nessun caso essere ricollocato in graduatoria per essere assegnato sui posti non riservati, in quanto gli stessi saranno stati, parallelamente, già assegnati agli altri candidati in graduatoria.

3. I cittadini comunitari medici e i rifugiati politici medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale, ovvero possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute). La domanda di ammissione è presentata direttamente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dall'articolo 5 del presente bando di concorso.
4. I cittadini extracomunitari medici, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero i medici non comunitari regolarmente soggiornanti in possesso del diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero i medici in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute ai sensi della legge n.271/2004 sono ammessi al concorso a parità di condizioni con gli italiani. La domanda di ammissione è presentata direttamente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dall'articolo 5 del presente bando di concorso.
5. Eventuali cittadini extracomunitari medici (in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio professionale, ovvero in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute) che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 4 potranno partecipare al concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999, n.4, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani e previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie, per posti in sovrannumero che siano comunicati dalle Rappresentanze diplomatiche attraverso il Ministero degli Affari Esteri.
6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
7. Ogni università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per:

  • a. difetto dei requisiti prescritti;
  • b. dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio.

8. Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato all'interessato secondo le modalità previste da ciascuna università.

Articolo 5
(Domanda di ammissione al concorso nazionale)

1. Ciascun candidato si iscrive al concorso esclusivamente in modalità on line accedendo al portale Universitaly (www.universitaly.it). A seguito dell’accesso e dell’accreditamento sul portale Universitaly, il Sistema chiederà al candidato l’upload del file .pdf, la cui dimensione massima non può superare 50 MB,  di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità debitamente sottoscritto, i cui estremi dovranno altresì essere obbligatoriamente  riportati anche in apposita sezione della procedura di accesso al portale (Tipo di Documento, Numero Documento, rilasciato da .., valido dal ..al.. ).
La procedura di iscrizione on line al concorso è attiva da giovedì 5 ottobre 2017 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di  lunedì 16 ottobre 2017.
2. Ai fini della successiva iscrizione alla Scuola di assegnazione in relazione alla posizione ricoperta nella graduatoria, e fermo restando che non è ammessa l’assegnazione alla stessa tipologia di Scuola a cui il candidato risulti già iscritto o di cui già possegga il relativo titolo di specializzazione, ogni candidato, in rapporto allo scaglione di scelta al quale appartiene in base alla posizione in graduatoria ai sensi del successivo art. 9, è chiamato a scegliere fino a tre tipologie di Scuola tra quelle elencate a bando ed ancora disponibili in rapporto agli esiti degli eventuali scaglioni di scelta precedenti a quello cui appartiene, potendo scegliere di concorrere in relazione alle suddette tipologie da una a tutte le sedi elencate a bando ed ancora disponibili sempre in rapporto agli esiti degli eventuali scaglioni di scelta precedenti a quello cui appartiene. A mente di quanto disposto dal Regolamento n. 130/2017 nonché dal successivo art. 9 del presente decreto, i candidati sono chiamati ad effettuare le suddette scelte a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di cui al ridetto art. 9,  indicandole secondo il concatenarsi dell’ordine di preferenza “tipologia-sede” da essi stessi liberamente deciso, che diventa irrevocabile e non integrabile una volta chiuse le operazioni di scelta relative allo scaglione di riferimento.
3. Al momento dell'iscrizione on line il candidato, attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di registrazione, fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco* sono obbligatori):

  • Cognome* e Nome*
  • Luogo di nascita : Paese *, Provincia *, Città *
  • Data di nascita *
  • Sesso *
  • Cittadinanza *
  • Codice Fiscale *
  • Residenza: Paese * Provincia * Città* C.A.P.* Indirizzo *
  • Email *
  • Almeno un recapito telefonico*

Il Sistema caricherà in automatico gli estremi relativi al Documento di riconoscimento del candidato (Tipo di Documento *, Numero Documento *, Rilasciato da *, Valido dal ..al.. *), acquisendoli direttamente da quanto caricato dallo stesso candidato in fase di accesso al portale.

4. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone richiesta nella compilazione della domanda on line. L’istituzione universitaria presso cui il candidato è assegnato per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata ed organizzerà la prova d’esame adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono :

  • a) Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, non appena avrà contezza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 5, dell’Ateneo di destinazione, dovrà tempestivamente presentare all’Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto.
  • b) Il candidato con DSA, non appena avrà contezza, ai sensi di quanto disposto dall’art.8, comma 5 dell’Ateneo di destinazione, dovrà tempestivamente presentare all’Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la diagnosi di DSA.

In aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.
In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito.
La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati in ambito regionale.

Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer diverso da quello fornito in dotazione dall’Ateneo/tablet/smartphone.

5. All'atto dell'iscrizione on line il candidato deve contestualmente dichiarare  le seguenti informazioni obbligatorie:
- l'Università presso cui ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia, indicando altresì l'anno accademico di conseguimento del titolo  e  l'Ordinamento didattico di riferimento;
- il possesso o meno dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, ovvero, per il candidato in possesso di abilitazione conseguita all’estero il possesso o meno del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute (in entrambi i casi, dovranno essere conseguiti entro l’inizio dell’attività didattica);
- l'eventuale iscrizione ad una Scuola di specializzazione, indicando la Scuola a cui è iscritto e l’anno di corso ;
- l’eventuale possesso di un diploma di specializzazione, indicando la tipologia di specializzazione conseguita;
- di essere pienamente a conoscenza che ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Regolamento n. 130/2017  non  sono  ammessi, durante  la prova del concorso, la consultazione  o  la detenzione  di alcun  testo  cartaceo  o  digitale  nonché  l’introduzione, l'uso  o  la  detenzione  di  telefoni cellulari o di altri strumenti  elettronici  o telematici, nonché l’interazione tra candidati,  pena l'esclusione dal concorso.
I candidati che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi per i quali la normativa specifica prevede il possesso di requisiti ad hoc, dovranno altresì attestare il possesso dei suddetti requisiti così come specificati al precedente art. 4, comma 2.
I candidati in possesso dei requisiti per accedere ai posti riservati devono specificare la rispettiva categoria riservataria di appartenenza, cliccando sull’apposita casella predisposta a Sistema.
I dipendenti di ruolo del Servizio Sanitario dovranno inoltre dichiarare, cliccando sull’apposita sezione della procedura informatica di essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato del SSN  specificando, altresì, l’Ente sanitario pubblico o privato accreditato di appartenenza. Gli stessi dovranno altresì attestare, cliccando sull’apposita sezione, di essere a conoscenza del fatto che l’Ateneo di assegnazione non procederà alla loro immatricolazione se al momento dell’immatricolazione il candidato non produrrà l’atto formale di cui all’art.3, comma 2, del presente bando, rilasciato dall’Ente sanitario di appartenenza.
Con riferimento ai candidati laureati in Italia, terminate le procedure di iscrizione da parte dei candidati e comunque in tempo utile per le operazioni di attribuzione dei punteggi,  gli Atenei presso cui i candidati stessi hanno conseguito la laurea sono tenuti al caricamento on line, nell’apposita sezione informatica riservata all’Ateneo presente alla pagina https://ateneo.cineca.it/ssm  e secondo le indicazioni operative di caricamento che verranno loro fornite dal CINECA, di una attestazione dell’Ateneo  stesso  nella quale sia  riportata la media ponderata degli esami sostenuti dal candidato  – media che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica.  Nel procedere all’attestazione, l’Ateneo deve tenere conto che nel calcolo della media ponderata (che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica) il voto 30 e lode deve essere considerato pari al voto 30/30 e deve, altresì, tenere conto che la media ponderata deve essere arrotondata alla prima cifra decimale (es. 28,44=28,4; 28,45=28,5).
L’attestazione dovrà altresì riportare la certificazione della laurea con relativo voto conseguito.
L’Ateneo dovrà procedere a  riportare  anche nell’apposita  casella  della procedura informatica sia  la media degli esami,  sia il voto di laurea conseguiti dal candidato ed indicati nell’attestazione, sia la specifica in ordine  all’eventuale carattere sperimentale della tesi documentato in domanda dal candidato ai fini di cui al successivo articolo 7, comma 2, lettera c).
Il candidato che intendesse avvalersi dell'eventuale attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 7, comma 2, lettera c)  dovrà caricare in formato pdf:

  •  il frontespizio e l'indice della tesi di laurea e/o di dottorato  e  dell'eventuale  riassunto/abstract;
  •  la dichiarazione controfirmata dal Relatore della tesi, oppure dal Presidente del Corso di studi, Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso di studio di Dottorato, Direttore del Corso di Dottorato. I soggetti di cui sopra sono tenuti alla controfirma. Tale dichiarazione deve attestare:
    • per la tesi di laurea il carattere sperimentale della stessa;
    • per la tesi di dottorato l'attinenza della tesi all’ambito medico – sanitario.

6. Ai fini dell’attribuzione del punteggio dei titoli i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e redatti in lingua straniera dovranno allegare in formato pdf copia dei titoli debitamente tradotti e legalizzati, nonché corredati dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Tale documentazione deve riportare:

  • voto di laurea, indicando, altresì, il voto minimo e massimo del Paese in cui è rilasciato il titolo.
  • esami sostenuti con indicazione per ciascuno di essi del voto ottenuto, dell'ambito disciplinare di riferimento, della denominazione dell'esame e degli eventuali CFU attribuiti.
  • eventuali Tesi di laurea e di dottorato, per le quali è richiesto il caricamento integrale della tesi in formato pdf.  Non saranno presi in considerazione elaborati sostitutivi della tesi integrale.

7. Ai fini dell’attribuzione del punteggio dei titoli, la valutazione dei titoli conseguiti presso Università straniere sarà effettuata dalla Commissione nazionale tenendo altresì conto della tabella di cui all’Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.
8. Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente bando sono autocertificate e rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 DPR 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei contro interessati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione alla Scuola, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.
9. La domanda di iscrizione si considera regolarmente conclusa dopo il completamento dell’operazione di chiusura. Essa può comunque essere riaperta dal candidato, per modifiche ed integrazioni,  fino al termine definitivo della procedura di iscrizione on line, quindi fino alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di lunedì 16 ottobre 2017.
Ogni qual volta il candidato decide di riaprire nuovamente il proprio modulo di iscrizione per modificare o integrare i dati già in precedenza confermati tramite l’operazione di chiusura, dovrà poi procedere ad una nuova chiusura della posizione aperta; in tal modo procederà anche al salvataggio dei dati eventualmente modificati/integrati. Se il candidato non effettua la chiusura della posizione che ha riaperto, le eventuali nuove informazioni modificate/integrate non verranno salvate dal Sistema e rimarrà, pertanto, valido il salvataggio dati effettuato dal candidato in occasione dell’ultima chiusura regolarmente effettuata nei precedenti accessi.
Allo scadere delle ore 15.00 (fuso orario Italia) di lunedì 16 ottobre 2017 (termine di chiusura della procedura on line) il Sistema salverà in via definitiva la versione della domanda di iscrizione su cui il candidato ha regolarmente effettuato l’ultima operazione di chiusura.
Il perfezionamento dell’iscrizione nei termini sopra descritti, dovrà improrogabilmente essere ultimato entro la data di chiusura della procedura on line di cui al precedente comma 1, cioè entro  lunedì 16 ottobre 2017.
10. Il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione dei recapiti. I candidati sono tenuti ad aggiornare  tempestivamente accedendo alla propria pagina personale del portale www.universitaly.it  eventuali cambiamenti dei recapiti forniti all’atto della compilazione della domanda di ammissione al concorso.
11. Fermo restando la compilazione e chiusura della  domanda di iscrizione on line secondo quanto specificato ai commi precedenti,   il  candidato  deve  altresì  procedere al versamento di un contributo di iscrizione alla prova  di  100,00 €   ed entro lunedì 16 ottobre 2017 (data di chiusura definitiva della procedura on line di cui al precedente comma 1)  deve  caricare  il  file .pdf  della  ricevuta  nell'apposita  sezione della  procedura on line .  La dimensione massima del file  .pdf non può superare 50 MB.
Nella ricevuta di versamento deve essere fedelmente riportata la CAUSALE.  La causale del versamento corrisponde al “codice di iscrizione” al concorso del candidato ed  è generata  in automatico dal sistema di iscrizione on line.
Il versamento  deve essere prioritariamente effettuato:

- tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:

Tesoreria provinciale di Roma succursale via dei Mille 52, 00185 - ROMA
IBAN : IT 48T 01000 03245 348 0 13 2411 00

In caso di bonifici effettuati da Paesi extra UEM (sempre in euro), dovrà essere indicato oltre all’IBAN anche il seguente codice BIC: BITAITRRENT

- o tramite versamento su uno dei conti correnti postali di cui all’elenco allegato al presente bando (Allegato 4) delle Tesorerie provinciali dello Stato corrispondenti al luogo in cui si effettua il versamento.
In caso di versamento su conto corrente postale il candidato, all’atto del versamento, dovrà specificare il capitolo di entrata del bilancio dello Stato al quale è destinato il versamento : CAPO 13 - CAPITOLO 2411 - ARTICOLO 00

Il versamento potrà, altresì, essere effettuato recandosi direttamente presso uno degli sportelli delle Tesorerie provinciali dello Stato competenti per territorio in ragione del luogo da cui si intende effettuare il versamento. Anche in caso di versamento effettuato direttamente presso lo sportello il candidato, all’atto del versamento, dovrà specificare  il capitolo di entrata del  bilancio dello Stato  al quale è destinato il versamento : CAPO 13 - CAPITOLO 2411 - ARTICOLO 00 .

Articolo 6
(Prova d’esame)

1. La prova d’esame si svolge in modalità informatica ed è identica a livello nazionale.  Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di  140 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con cinque possibili risposte.

2. Ai fini della preparazione alle prove e in relazione ai temi di studio si specifica quanto segue: i quesiti vertono su argomenti caratterizzanti il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e su argomenti legati ai settori scientifico disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola, di cui all’Allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto;  la prova è composta in misura prevalente da quesiti inerenti la valutazione, nell’ambito di scenari predefiniti mono e/o interdisciplinari - ad ognuno dei quali corrispondono da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti -,  di dati clinici, diagnostici, analitici, terapeutici ed  epidemiologici.

 

Articolo 7
(Punteggio dei titoli, punteggio della prova)

1. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in graduatoria (massimo  147  punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 7 punti) ed al punteggio conseguito nella prova (massimo 140 punti).

2. Il punteggio relativo ai titoli si compone di:
a) Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti

Voto di laurea

Punteggio

110 e lode

2 punti

110

1,5 punti

da 108 a 109

1 punto

da 105 a107

0,5 punti

b) Curriculum - media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti (corrispondente per i laureati ante D.M. n. 509/99 alla media aritmetica). Punteggio massimo 3 punti:

Media dei voti degli esami sostenuti

Punteggio

Superiore o uguale a 29,5 punti

3 punti

Superiore o uguale a 29 punti

2,5 punti

Superiore o uguale a 28,5 punti

2 punti

Superiore o uguale a 28 punti

1,5 punti

Superiore o uguale a 27,5 punti

1 punto

Superiore o uguale a 27 punti

0,5 punto

c) Altri titoli - massimo  2 punti. Tale Punteggio non può essere attribuito a coloro che alla data di presentazione della domanda sono già in possesso di un diploma di specializzazione, ovvero che siano già titolari di un contratto di specializzazione.
Il punteggio è attribuito sulla base dei seguenti criteri:
- 0,5 punto per la tesi di carattere sperimentale debitamente documentato secondo quanto specificato all’art. 5, comma 5;
- 1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina di ambito medico-sanitario debitamente documentato secondo quanto specificato all’art. 5, comma 5 .

3. Per la prova d’esame di cui all'articolo 6 è attribuito un punteggio massimo di 140 punti corrispondenti ad 1 punto per ogni risposta corretta data.
4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi della prova d’esame si tiene conto dei seguenti criteri:

Prova

per ogni risposta data esatta

per ogni risposta data errata

per ogni risposta non data

 140 quesiti

1 punto

- 0,25 punti

0 punti

 

Articolo 8
(Calendario e modalità di svolgimento della prova di ammissione)


1. La prova si svolgerà secondo il seguente calendario: martedì 28 novembre 2017
I candidati sono tenuti a prendere visione della Gazzetta Ufficiale di venerdì 3 novembre 2017 per la comunicazione della conferma delle date di svolgimento della prova d’esame che verrà inserita anche sul sito www.universitaly.it
2. Per lo svolgimento della prova i candidati hanno a disposizione computer privi di tastiera, non connessi a internet, sui quali è possibile operare esclusivamente attraverso un mouse. Il software necessario all'espletamento della prova, fornito dal CINECA, resta crittografato fino al giorno della prova, quando il responsabile d’aula procede all'attivazione della postazione. Ogni postazione può essere utilizzata da qualsiasi candidato che, al termine della prova, dopo aver visualizzato il risultato ottenuto, autentica la prova stessa attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale. In caso di inerzia nell’inserimento del codice fiscale o di impedimento, interviene il responsabile d’aula per il buon fine dell’autenticazione da parte del candidato. Con l'autenticazione la prova può essere attribuita soltanto al candidato. Concluse le richiamate operazioni di salvataggio dei dati,  i punteggi ottenuti dai singoli candidati sono esposti al di fuori dell’aula.
3. Per lo svolgimento della prova di ammissione è assegnato un tempo di 210 minuti.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento n. 130/2017, l’organizzazione della prova di ammissione, svolta a livello locale, compete alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, alle quali il MIUR assegna i relativi candidati. L'elenco delle Istituzioni universitarie sedi di svolgimento della prova di ammissione verrà pubblicato, nel rispetto di quanto disposto all’art. 2, comma 4, del Regolamento n. 130/2017, entro martedì 7 novembre 2017 sul sito www.universitaly.it, ed i singoli candidati potranno prendere visione dell’Istituzione sede di assegnazione accedendo all’area riservata del medesimo sito.
Le Istituzioni universitarie di assegnazione provvederanno entro giovedì 9 novembre 2017 a rendere note ai candidati loro assegnati, nell’area riservata del sito www.universitaly.it le informazioni relative allo specifico  orario e  luogo di presentazione  per le procedure di riconoscimento  e per lo svolgimento della prova per ognuno di essi.  Ciascun candidato è tenuto a presentarsi presso il luogo indicato, secondo le modalità e tempistiche sopra descritte, dalla propria Istituzione universitaria sede di assegnazione.
5. Il giorno fissato per la prova, ogni candidato si presenterà all'orario e presso il luogo che gli è stato indicato dall’Istituzione universitaria di assegnazione per consentire le procedure di riconoscimento. Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, a pena di inammissibilità, idoneo documento di riconoscimento tra quelli indicati nell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed essere in possesso del tesserino con codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate o della tessera sanitaria.   Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Regolamento n. 130 /2017  non  sono  ammessi, durante  la prova del concorso, la consultazione  o  la detenzione  di alcun  testo  cartaceo  o  digitale  nonché  l'uso  o  la detenzione  di  telefoni cellulari o di altri strumenti  elettronici  o telematici,  nonché l’interazione tra candidati,   pena l'esclusione dal concorso.
6. Non saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione i candidati che:

  • - si presenteranno in una sede o luogo diverso da quello loro indicato, ovvero in un orario o in un giorno diverso da quello stabilito;
  • - non avranno perfezionato l'iscrizione secondo le modalità previste dal presente decreto.

7. Le modalità di svolgimento della prova e le istruzioni applicative sono indicate nell'Allegato 6, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il MIUR si riserva, inoltre, di inviare alle Istituzioni universitarie interessate, con apposita nota esplicativa, disposizioni operative di dettaglio delle modalità di svolgimento della prova, nonché delle misure di sicurezza da seguire, e delle istruzioni applicative contenute nell’allegato 6 che verranno altresì rese note ai candidati, prima dello svolgimento della prova di ammissione, mediante la pubblicazione nell’area riservata del sito www.universitaly.it.

 

Articolo 9
(Graduatoria)


1. Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle Scuole di specializzazione, successivamente all’espletamento della prova d’esame è definita la graduatoria di merito unica nazionale, in cui sono ammessi anche i candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dato dalla somma del punteggio dei titoli e della prova.
2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella prova di esame; in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica. In caso permangano ancora situazioni di parità prevale il candidato che risulta in possesso della media degli esami più alta, quindi, in caso di ulteriore parità, il candidato che risulta in possesso del voto di laurea più alto.
3. Per i posti riservati e in sovrannumero di cui all'articolo 3, comma 1, si procede all'assegnazione alle Scuole in relazione ai posti indicati nell’Allegato 2.
4. Il funzionamento della graduatoria e delle relative assegnazioni dei candidati alle Scuole ai fini dell'iscrizione al Corso di Studio avviene sulla base del raggruppamento dei candidati medesimi, in rapporto alla posizione in graduatoria,  in “scaglioni di scelta e di assegnazione” che di volta in volta si susseguono sulla base delle seguenti regole, fasi  e limiti, tenuto conto delle specifiche situazioni derivanti dalla copertura dei posti mediante contratti aggiuntivi finanziati da Regioni e Province autonome.
Fermo restando quanto specificato in tema di chiusura della procedura di assegnazione dei candidati alle Scuole di cui al successivo articolo 10, l’assegnazione  dei candidati alle Scuole segue, in ragione della loro posizione in graduatoria e degli scaglioni di appartenenza, l’ordine delle preferenze di tipologia e di sede effettuate dagli stessi candidati a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito, tenuto conto che il candidato è chiamato a scegliere nell’ambito dello scaglione in cui è inserito fino a tre tipologie di Scuola e le relative sedi – ponendole in ordine di preferenza – sulle quali, in ragione della propria posizione in graduatoria, accetta anticipatamente di essere assegnato a chiusura della fase relativa allo scaglione di riferimento.  Il candidato nell’ambito dello scaglione in cui è inserito è libero di scegliere anche una sola tipologia di Scuola ed almeno una sede presso cui è disponibile ad essere assegnato. Il candidato che nell’ambito dello scaglione in cui è inserito non effettua la scelta di almeno una sede per almeno una tipologia di Scuola entro i suddetti termini decade dalla procedura concorsuale e  dalla graduatorie  in cui  è  inserito  e  non  conserva alcun diritto all’immatricolazione con riferimento ad alcuna delle tipologie di Scuola e di sedi oggetto della procedura concorsuale, non avendo  provveduto, secondo le specifiche modalità fissate a bando,  a  manifestare interesse per nessuna delle Scuole disponibili.
Il candidato ha facoltà di scegliere da una a tutte le sedi elencate nel bando con riferimento ad ognuna delle tipologie di Scuola da egli stesso scelta.  Nell’indicare la sede o le sedi il candidato accetta anticipatamente di essere assegnato, in ragione della propria posizione nella graduatoria di merito, ad ognuna delle possibili sedi preventivamente scelte, ciò al fine di realizzare l’interesse prioritario all’iscrizione ad una delle tipologie di Scuola preventivamente scelta nell’ambito dello scaglione di riferimento.
Con riferimento al funzionamento della graduatoria e all’individuazione, nell’ambito dei vari scaglioni, delle relative assegnazioni alle Scuole, si considerano le scelte effettuate dai candidati in ragione della collocazione in graduatoria. Dette scelte avvengono in rapporto alle tipologie e alle sedi ancora disponibili al momento della scelta, secondo il concatenarsi dell’ordine di preferenza “tipologia-sede” da essi stessi liberamente e preventivamente deciso, che diventa irrevocabile e non integrabile una volta chiuse le operazioni di scelta relative ai diversi scaglioni.

Il candidato che al termine delle operazioni di assegnazione relative al proprio scaglione di appartenenza non risulta assegnato ad alcuna delle Scuole previamente scelte nell’ambito di quel dato scaglione, viene recuperato nello scaglione successivo e, secondo i tempi e le modalità che verranno indicate nella propria area personale, è chiamato ad effettuare le proprie scelte in rapporto alle tipologie (fino a tre tipologie) ed alle sedi rimaste ancora disponibili a quel momento e secondo il concatenarsi dell’ordine di preferenza “tipologia-sede” da egli stesso liberamente deciso.
In considerazione del calendario delle prove di cui all’art. 8 e delle attività di certificazione che effettuano gli  Atenei in ordine ai titoli dei candidati,  sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it sono pubblicati i punteggi dei titoli da essi ottenuti, secondo le modalità operative ivi indicate e comunque in tempo utile per la pubblicazione della graduatoria di merito.
Lunedì 4 dicembre 2017 è pubblicata sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it la graduatoria unica di merito nominativa con l'indicazione, per ogni candidato, del punteggio ottenuto e della posizione in graduatoria
Al fine di ottimizzare gli effetti di una utile collocazione dei candidati presso le Scuole durante la fase di assegnazione, a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito i candidati sono chiamati ad effettuare, sulla base di specifici scaglioni di appartenenza,  le proprie scelte  di tipologia e di sede nei termini sopra esplicitati.
Tenuto conto dell’arco temporale disponibile tra la data di pubblicazione della graduatoria (4 dicembre 2017) e la data di inizio delle attività didattiche (29 dicembre 2017), potranno essere effettuati fino ad un massimo di sette scaglioni di scelta.
Il primo scaglione di scelta prende avvio lunedì 4 dicembre 2017 secondo il seguente sviluppo temporale:

1° SCAGLIONE DI SCELTA E ASSEGNAZIONE


lunedì 4 dicembre (prima dell’apertura della fase di scelta)

Pubblicazione nella pagina personale dei candidati sul sito www.universitaly.it della dimensione numerica del 1° scaglione correlata alle posizioni ricoperte nella graduatoria di merito. Tutti i candidati che, in rapporto alla loro posizione in graduatoria, risulteranno ricompresi in detto scaglione dovranno attenersi alle tempistiche per esso indicate ai fini della scelta delle Scuole e delle relativa assegnazione

lunedì 4 dicembre (ore 12.00)

apertura fase di scelta tipologie e sedi da parte dei  candidati raggruppati nel 1° scaglione

martedì 5 dicembre (ore 14.00)

chiusura fase di scelta per i candidati raggruppati nel 1° scaglione

mercoledì 6 dicembre (entro le ore 10.00)

assegnazione alle Scuole dei candidati raggruppati nel 1° scaglione

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I candidati che al termine delle operazioni di assegnazione relative al proprio scaglione di appartenenza non risultano  assegnati a nessuna delle Scuole scelte nell’ambito di detto scaglione, sono recuperati  nello scaglione successivo e sono, pertanto, tenuti  ad attenersi allo sviluppo temporale di questo nuovo scaglione di appartenenza secondo quanto riportato nel calendario generale degli scaglioni (pubblico sulla pagina personale di ogni candidato  il 30 novembre 2017).

Il 30 novembre 2017 è pubblicato nella pagina personale di ogni candidato il calendario di sviluppo temporale degli scaglioni di scelta immediatamente successivi al primo e sarà, altresì, comunicata la data in cui verrà pubblicato il calendario di sviluppo temporale degli eventuali ulteriori scaglioni di scelta.
Le dimensioni di ciascuno degli scaglioni sono determinate dal Ministero in rapporto al numero di candidati che risulteranno collocatisi in graduatoria e tenuto conto dell’arco temporale disponibile tra la data di pubblicazione della graduatoria e la data di inizio delle attività didattiche e tenuto conto che la dimensione del primo scaglione è compresa tra il numero uno ed il numero mille (incluso) della graduatoria unica di merito.
Con riferimento ai successivi scaglioni l’appartenenza ad un determinato scaglione è comunicata al candidato nella propria area personale con avviso pubblicato la mattina stessa in cui si apre la singola procedura di scelta per scaglione e comunque prima di tale apertura.
Con riferimento ad ogni singolo scaglione, la fase di scelta può essere riaperta dal candidato, per modifiche ed integrazioni, fino al termine definitivo di chiusura della fase stessa.
Ogni qual volta il candidato decide di riaprire nuovamente la propria area di scelta per modificare o integrare i dati già in precedenza confermati tramite l’operazione di “salvataggio dati” dovrà poi procedere ad una nuova operazione di salvataggio della posizione aperta; in tal modo procederà al salvataggio dei dati eventualmente modificati/integrati. Se il candidato non effettua il nuovo salvataggio della posizione che ha riaperto, le eventuali nuove informazioni modificate/integrate non verranno salvate dal Sistema e rimarrà, pertanto, valido il salvataggio dati effettuato dal candidato in occasione dell’ultima operazione di salvataggio regolarmente effettuata nei precedenti accessi relativi a quel dato scaglione.
Allo scadere del termine di chiusura definitiva della fase di scelta relativa al singolo scaglione, il Sistema salverà in via definitiva le scelte relative a quel dato scaglione  su cui il candidato ha regolarmente effettuato l’ultima operazione di salvataggio.
Il perfezionamento delle operazioni di scelta delle tipologie e delle sedi nei termini sopra descritti, dovrà improrogabilmente essere ultimato entro i tempi di chiusura della fase on line di scelta previsti per ogni specifico scaglione.
Il candidato che con riferimento ad ogni singolo scaglione in cui è inserito (dal primo ai successivi nei quali eventualmente confluisce) non effettua la scelta di almeno una sede per almeno una tipologia di Scuola entro i suddetti termini decade dalla procedura concorsuale e  dalla graduatorie  in cui  è  inserito  e  non  conserva alcun diritto all’immatricolazione  con riferimento ad alcuna delle tipologie di Scuola e di sedi oggetto della procedura concorsuale, non avendo  provveduto, secondo le specifiche modalità fissate a bando,  a  manifestare interesse per nessuna delle Scuole disponibili.
Al fine di consentire, con riguardo ad ogni scaglione, la regolare pubblicazione degli esiti delle assegnazioni dei candidati alle Scuole già dalla mattina immediatamente successiva al giorno di chiusura della fase di scelta,  una volta trascorso il termine definitivo di chiusa della fase on line di scelta non sono più possibili ulteriori modifiche delle specifiche scelte ormai effettuate in ordine a tipologia di Scuola, o sedi o tipologie di contratto. Successivamente a tale termine le rinunce non possono più esplicare effetti sulla procedura.
La mattina del giorno successivo a quello di chiusura della fase di scelta relativa ad ogni singolo scaglione (esclusi il sabato ed i giorni festivi), il CINECA procede, con riguardo allo scaglione di riferimento, alla pubblicazione  - sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it - delle assegnazioni dei candidati in posizione utile  alla loro migliore scelta possibile in ragione della loro posizione in graduatoria, dell’ordine delle scelte che hanno preventivamente effettuato nell’ambio dello scaglione e della situazione dei candidati che li precedono in graduatoria. Con la pubblicazione, nell’ambito dello scaglione di riferimento, delle assegnazioni dei candidati alle Scuole si consolidano definitivamente gli effetti delle scelte precedentemente operate dagli stessi candidati nell’ambito dello scaglione di appartenenza in termini di tipologia di Scuola, di sedi e di tipologia di contratto.
Con il completamento delle assegnazioni relative all’ultimo scaglione utile di scelta si chiude conseguentemente, ai sensi di quanto disposto al successivo art. 10, la procedura delle assegnazioni definitive.
Tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione è precluso lo scambio di sede.
Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite pubblicazione dell’informazione nell’area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it, area a cui il candidato ha l’onere di accedere con regolarità.
Con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole:

  • - il candidato assegnato alla sua prima preferenza utile (cioè alla sua migliore scelta possibile in ragione della  posizione che ricopre in graduatoria, dell’ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato nell’ambito dello scaglione di appartenenza  e della situazione  dei candidati che lo precedono in graduatoria),  deve inderogabilmente provvedere  all’iscrizione alla Scuola di assegnazione a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di assegnazione e comunque, a pena di decadenza, entro e non oltre il 28 dicembre 2017, termine ultimo per il perfezionamento delle immatricolazioni.
  • - l’Università, entro i due giorni lavorativi successivi (esclusi il sabato ed i giorni festivi) alla data  di chiusura delle immatricolazioni comunica le iscrizioni al CINECA mediante l’area riservata sul sito www.universitaly.it;
  • - il CINECA il giorno lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i giorni festivi)  alla data di comunicazione delle iscrizioni da parte degli Atenei, procede alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni sulla pagina riservata di ogni candidato sul sito www.universitaly.it

5. La mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata esonera l’Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi pubblicato. Gli avvisi e le notizie caricati nell’area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it relativi alla procedura concorsuale, ivi comprese quelle relative alle sedi di assegnazione per lo svolgimento della prova e quelle relative alla formazione ed allo scorrimento delle graduatorie, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica  nei confronti dei candidati.

6. Il Ministero  si riserva  la facoltà di adottare ogni eventuale provvedimento utile a consentire la più rapida assegnazione dei canditi alle sedi di assegnazione, ivi compresa la convocazione personale dei candidati ai fini della loro assegnazione alla tipologia di Scuola ed alla sede a cui accedere.

7. Nell'ambito di ciascuna tipologia di Scuola saranno, altresì, considerate le riserve di posti previste dal presente bando.

8. L'iscrizione dei candidati presso ciascuna Scuola è disciplinato secondo modalità definite dalle singole Università. Nell'ambito di tali modalità sono, altresì, indicati:
a) l'importo delle tasse e dei contributi per la frequenza delle Scuole;
b) per le Università beneficiarie di contratti aggiuntivi  regionali o delle province autonome che prevedono specifici requisiti, eventuali obblighi previsti a carico dei vincitori dei suddetti contratti.

 

Art. 10
(Chiusura degli scorrimenti ed assegnazione definitiva dei candidati alle Scuole preventivamente scelte)

1. La modalità di assegnazione dei candidati alle Scuole di cui all’articolo 9, intende assicurare coerenza didattica al Sistema formativo e, quindi, garantire a tutti i candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria un tempestivo e contestuale inizio delle attività didattiche, finalizzato a soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici specializzandi  i più alti livelli di formazione specialistica da acquisire all’interno dello specifico arco temporale coincidente con l’Anno Accademico.  Pertanto, con l’ultima operazione utile di assegnazione dei candidati  –  da effettuarsi comunque non oltre venerdì 22 dicembre 2017 – si chiude la procedura prodromica alla successiva immatricolazione dei candidati all’a.a.2016-2017. I candidati che risultano assegnati nell’ambito dei vari scaglioni devono inderogabilmente procedere al perfezionamento dell’immatricolazione, a pena di decadenza, a partire dal giorno successivo a quello di assegnazione e comunque non oltre il 28 dicembre 2017. Con l’inizio delle attività didattiche di cui all’articolo 1, non sono possibili ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce, o di ogni altra ragione. I contratti di formazione specialistica eventualmente resisi liberi sono oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell’ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici.

Articolo 11
(Trattamento economico)


1. Al medico in formazione specialistica, salvo le eccezioni previste dalla vigente normativa in ragione dell’appartenenza a specifiche categorie, è corrisposto, per tutta la durata del corso, un trattamento economico annuo omnicomprensivo.
2. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso, il cui importo viene definito con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La parte fissa annua lorda è attualmente determinata in euro 22.700,00 per ciascun anno di formazione specialistica. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in euro 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la stessa è determinata in euro 3.300,00 annui lordi.
3. Il trattamento economico è corrisposto dall'Università sede della Scuola in dodici rate mensili posticipate ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.
4. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 885.
5. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
7. I posti collegati ai contratti aggiuntivi restano assegnati agli Atenei beneficiari del finanziamento per l’intera durata del corso di specializzazione stante le ragioni legittimanti l’impegno finanziario deliberato dal soggetto finanziatore strettamente correlate alle esigenze formative del Territorio di riferimento.

 

Articolo 12
(Copertura Assicurativa)

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999 l'Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

 

Articolo 13
(Incompatibilità)


1. L'iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina generale ed ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45.
2. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, nonché per i medici che rientrano nell’accordo collettivo nazionale dei medici ambulatoriali  è prevista l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al D.Lgs. n.368/1999.
3. I medici per i quali sussista  un rapporto di pubblico impiego e che risultino assegnatari di un posto  non rientrante tra quelli riservati, dovranno essere collocati  in posizione di aspettativa senza assegni, compatibilmente con le esigenze di servizio e  secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti,  come disposto dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n.368/1999.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.40, comma 1, del D.Lgs. n. 368/1999, al medico con contratto di formazione specialistica per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11 della legge n. 448/2001 (sostituzioni a tempo determinato di medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica), fatte salve successive modificazioni e/o integrazioni.
5. La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

 

Articolo14
(Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali richiesti all'articolo 5 del presente decreto è finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura di ammissione alle Scuole.
2. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione online al test, per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), è curato dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.
3. CINECA pubblica sul proprio sito http://scuole-specializzazione.miur.it, nel rispetto dell'anonimato dei candidati e in ossequio alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la determinazione del punteggio riferito ai singoli prove d'esame, dei titoli e al totale complessivo, con l'indicazione delle scuole e delle sedi prescelte da ciascun candidato.
4. Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite dai candidati accedendo all'area riservata dello stesso sito attraverso l'utilizzo delle chiavi personali (username e password) loro assegnate in fase di iscrizione.
5. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio, per la formulazione della graduatoria e la conseguente assegnazione alla Scuola presso una delle Università indicate dal candidato nella domanda di iscrizione.
Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso alle Scuole di specializzazione e alla successiva iscrizione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione della graduatoria.
6. È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio complessivo, corrispondente a ciascun codice iscrizione, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, cui ciascun candidato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003.
7. È responsabile del trattamento dei dati il CINECA, designato dal titolare del trattamento dei dati.
8. Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso.

Della pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
F.to Sen. Valeria Fedeli

 

Documenti Allegati
  • DM n. 720 - BANDO SSM 2016-2017.pdf

  • DM n. 720 - BANDO SSM 2016-2017 - versione accessibile.pdf

  • DM n. 720 - ALLEGATO 1.pdf

  • DM n. 720 - ALLEGATO 2.pdf

  • DM n. 720 - ALLEGATO 3.pdf

  • DM n. 720 - ALLEGATO 4.pdf

  • DM n. 720 - ALLEGATO 5.pdf

  • DM n. 720 - ALLEGATO 6.pdf

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