Autorizzazione all’Istituto «S.I.S.P.I. – Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Roma e a diminuire il numero degli allievi da 20 a 15
Roma, Friday, 15 December 2017

Autorizzazione all’Istituto «S.I.S.P.I. – Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Roma e a diminuire il numero degli allievi da 20 a 15

Nota Prot. n. 3622

Ufficio:

G.U. n. 3 del 4.1.2018

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA                        la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO            l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO            il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTI       i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTA          l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;

VISTO         il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;

VISTO            il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO            il decreto in data 10 ottobre 2008, con il quale l’Istituto «S.I.S.P.I. – Scuola Internazionale  di Specializzazione con la Procedura Immaginativa», è stato abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all’art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

VISTA          l’istanza con cui il predetto Istituto chiede l’autorizzazione al  trasferimento della sede di Roma, da Piazza Ruggero di Sicilia n. 2 a Milano – Via Lanzone n. 31, e la diminuzione del numero degli allievi ammissibili  al primo anno di corso da n. 20 a n. 15 e per l’intero corso a n. 60 unità;

VISTO            il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 28 settembre 2017;

VISTA            la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dall’Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella seduta del 29 novembre 2017, trasmessa con nota prot. 5487 del 1° dicembre 2017;

D E C R E T A :

Art. 1             L’Istituto «S.I.S.P.I. – Scuola Internazionale  di Specializzazione con la Procedura Immaginativa», abilitato con decreto in data  10 ottobre 2008 ad  istituire e ad attivare, nella sede di Roma, un corso  di specializzazione  in  psicoterapia ai sensi del regolamento  adottato  con  D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Piazza Ruggero di Sicilia n. 2 a Milano – Via Lanzone n. 31.

Art. 2 -           E’ autorizzata, inoltre, a diminuire il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 15 unità e, per l’intero corso, a  60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI

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