Rinnovo parziale del CUN - Aree : 03,05, 07,09, 10, 12 e 13 e n. 3 rappresentanti del personale tecnico – amministrativo delle università, nonché sostituzione del rappresentante dei professori di I fascia dell’area 02 e del rappresentante dei professori di II fascia dell’area 14
Roma, Venerdì, 09 novembre 2018

Rinnovo parziale del CUN - Aree : 03,05, 07,09, 10, 12 e 13 e n. 3 rappresentanti del personale tecnico – amministrativo delle università, nonché sostituzione del rappresentante dei professori di I fascia dell’area 02 e del rappresentante dei professori di II fascia dell’area 14

Nota Prot. n. 716

Ufficio:

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ha istituito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO altresì l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 85 del 2008, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il D.M. 26 settembre 2014, n. 753, come modificato dal D.M. 5 febbraio 2018 n.100, concernente “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, S.O. n. 19, e, in particolare, l’allegato 5 che individua il Consiglio Universitario Nazionale quale organismo previsto dalla normativa in materia di università, alta formazione e ricerca;
VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante “Riordino del Consiglio Universitario Nazionale”, e, in particolare, l’art. 1, comma 6, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei componenti del CUN, salvo quanto previsto dall’ art. 4, comma 2;
VISTO l’art. 1, comma 7,  della stessa legge 16 gennaio 2006, n. 18, che prevede la decadenza dei componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato, e la loro sostituzione per il residuo periodo del mandato originario ;
VISTO l’art.1, comma 10, della più volte citata legge 16 gennaio 2006, n. 18,  che disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni dei professori e ricercatori in rappresentanza  delle 14 aree di settori scientifico - disciplinari individuate dal D.M. 16 marzo 2006, nonché dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università;  
VISTO il D.M. 8 febbraio 2017 n. 59, con cui sono stati nominati, per quattro anni, i componenti del CUN eletti a seguito del rinnovo delle aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14;
VISTO il Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, prot. n. 45982 dell’8 marzo 2018, con il quale è stato disposto, con decorrenza 1° novembre 2018, il collocamento a riposo del prof. Giovanni Fiorentini, componente del CUN eletto in rappresentanza dei  professori di I fascia per l’area scientifico disciplinare  02;
VISTO il  Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, n. DR/2018/3447 del 6 settembre 2018, con il quale è stata disposta la chiamata del Prof. Fortunato Musella, componente del CUN eletto in rappresentanza dei professori di seconda fascia dell’area scientifico – disciplinare 14, su posto di ruolo di professore di prima fascia, a decorrere dal 17 settembre 2018;      
VISTO il D.M. 6 febbraio 2015 n. 86, con cui sono stati, tra gli altri, nominati per quattro anni i componenti del CUN eletti in rappresentanza delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13, nonché i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università;
CONSIDERATO che è necessario dare avvio alle procedure elettorali per il rinnovo dei componenti del CUN di cui al predetto decreto ministeriale 6 febbraio 2015 n. 86, nonché per  l’elezione del rappresentante dei professori di prima fascia dell’area scientifico disciplinare 02, in sostituzione del Prof. Giovanni Fiorentini e del rappresentante dei professori di seconda fascia dell’area scientifico disciplinare 14, in sostituzione del Prof. Fortunato Musella; 
CONSIDERATO che per le operazioni di voto può essere utilizzata la procedura telematica, validata nella seduta dell’8 febbraio 2010 da una Commissione di esperti, istituita con Decreto del Capo Dipartimento pro - tempore per l’Università, l’AFAM e la Ricerca, n. 88 del 21 luglio 2009, e finalizzata ad assicurare, contemporaneamente, l’accertamento dell’identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;
CONSIDERATO che anche le precedenti elezioni sono state curate con il supporto telematico del CINECA;

ORDINA

Art. 1
Indizione votazioni

Nei giorni compresi tra il 22 gennaio e il 31 gennaio 2019 sono indette le votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale, in rappresentanza delle seguenti aree scientifico – disciplinari : 03, 05, 07, 09,10, 12, 13.

Per ciascuna delle predette aree sono eletti :
- n.1 professore di I fascia;
- n. 1 professori di II fascia;
- n. 1 ricercatore.
Negli stessi giorni di cui al precedente capoverso, sono indette, altresì, le votazioni per l’elezione :
-  di n. 1 professore di I fascia appartenente all’area scientifico- disciplinare 02;
-  di n. 1  professore di II fascia appartenente all’area  scientifico  - disciplinare  14;
-  di n. 3 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università.   
Le votazioni avranno luogo tra le ore 9,00 e le ore 17,00, di ogni giorno feriale, escluso il sabato. Il giorno 31 gennaio 2019 le operazioni di voto termineranno alle ore 14.00.
Ogni Ateneo nell'ambito dei giorni e dell'orario sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio orario.

  

Art. 2
Elezione dei professori e ricercatori

Per ciascuna delle sopracitate aree disciplinari saranno costituiti tre distinti collegi elettorali composti, rispettivamente, dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori.
In ciascun collegio, l’elettorato attivo e passivo sarà attribuito separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e fasce.
Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per un solo candidato. Sarà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

                                                    
Art.3
Elezioni del personale tecnico - amministrativo

Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di cui all’art.1, comma 1, lett. c) della legge 16 gennaio 2016, n.18 , è costituito un unico collegio elettorale.
L’elettorato attivo e passivo è attribuito al personale tecnico e amministrativo delle Istituzioni universitarie, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente al comparto di contrattazione collettiva delle Università. Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per un solo candidato. Saranno eletti i tre candidati che riporteranno il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il più anziano in servizio, e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

 

Art. 4
Formazione degli elenchi dell’elettorato e presentazione delle candidature

Ai fini della determinazione dell’elettorato, il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli atenei, predisporrà gli elenchi dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico- amministrativo in servizio al 1° novembre 2018, distinti per collegi elettorali, e provvederà a pubblicarli, in data 16 novembre 2018, sul sito http://elezionicun.miur.it.
Entro il 23  novembre 2018, gli interessati potranno proporre opposizione al Rettore che dovrà pronunciarsi in merito entro il 30 novembre 2018, comunicando al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.
Il CINECA pubblicherà in rete, il 7 dicembre 2018, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini della determinazione dell’elettorato attivo.
Le candidature saranno formalizzate dagli interessati secondo gli schemi allegati alla presente ordinanza (all. 1 e all. 2), e pubblicati sul sito http://elezionicun.miur.it.
Le dichiarazioni di candidatura dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o dal Direttore generale o dai loro delegati, dovranno essere presentate entro il 18 dicembre 2018 e inviate, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascun ateneo, al CINECA entro il 21 dicembre 2018, che provvederà a pubblicarle il giorno 8 gennaio 2019 e, successivamente, a trasmetterle alla Commissione elettorale centrale di cui al successivo art. 9.
Il modulo di candidatura pre-compilato, potrà essere generato automaticamente dagli interessati all’interno del proprio sito personale riservato, all’indirizzo https://loginmiur.cineca.it, fermo restando che tale dichiarazione, sottoscritta e autenticata dal Rettore, dal Direttore generale o dai loro delegati, dovrà essere obbligatoriamente presentata all’ateneo di appartenenza.

 

Art.5
Esercizio del diritto di voto

Ciascun elettore può votare una sola volta presso la sede universitaria di appartenenza. Il voto presso una sede universitaria diversa da quella di appartenenza è ammesso solo previa formale autorizzazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento di appartenenza o da un suo delegato, ovvero, per il personale tecnico –amministrativo, dal Direttore Generale o da un suo delegato, da consegnare, a cura degli interessati, al Presidente della Commissione di seggio presso cui viene esercitato il diritto di voto.
Non gode di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare ovvero che sia stato sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare.


Art. 6
Seggi elettorali

 

Entro il sesto giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, presso le sedi già dotate dell'attrezzatura telematica predisposta per precedenti elezioni, con decreto del Rettore saranno istituiti i seggi elettorali per la elezione dei professori di I fascia, dei professori di II fascia, dei ricercatori  e del personale tecnico amministrativo .
La Commissione di seggio sarà composta da un Presidente e quattro membri scelti tra gli elettori del seggio, di cui uno con funzioni di segretario, o, in subordine, tra i docenti afferenti anche ad altre aree  scientifico-disciplinari e/o tra il personale tecnico - amministrativo delle singole università.
La Commissione di seggio sarà assistita da un funzionario con competenze informatiche. Per la validità delle operazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
In caso di rinuncia da parte di componenti la Commissione di seggio, anche nel corso delle operazioni, il Rettore provvederà alla sostituzione.

 

Art. 7
Operazioni di voto

Il documento che descrive la procedura telematica validata, atta a consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 3), costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
Nei giorni e nell’orario stabiliti l’elettore, dopo aver dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma sull’elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver ritirato il proprio certificato elettorale, potrà procedere alla votazione.
Il voto è individuale e segreto. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito http://elezionicun.miur.it. Una copia delle istruzioni sarà affissa in ciascuna postazione elettorale e sarà, comunque, resa disponibile dal seggio elettorale.
All’ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale della postazione, il Presidente dichiarerà chiuse le votazioni.

Art. 8
Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Il giorno 31 gennaio 2019, a decorrere dalle ore 15,00, si insedierà la Commissione Elettorale Centrale, di cui all’articolo 9, che procederà alle operazioni di scrutinio, le quali saranno pubbliche.
Al completamento di tutte le operazioni per ciascun collegio, i risultati saranno pubblicati in rete.
 

Art. 9
Commissione Elettorale Centrale

 

Con decreto del Ministro sarà costituita presso il Ministero una Commissione Elettorale Centrale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 8.
La Commissione sarà presieduta da un Consigliere di Stato o da un Magistrato di T.A.R. e sarà composta da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, designati dal CUN, nonché da tre funzionari del Ministero di livello non inferiore all’area terza, dei quali uno con funzioni di segretario.
La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base delle graduatorie distinte per ogni singolo collegio, proclamerà gli eletti.
Di tutte le operazioni sarà redatto un processo verbale.      

   IL MINISTRO
 (Dott.Marco Bussetti)

Documenti Allegati
  • O.M n. 716 del 9 novembre 2018.pdf

  • O.M n. 716 ALLEGATO 1 modulo domanda professori e ric.pdf

  • O.M n. 716 ALLEGATO 2 modulo personale t.pdf

  • O.M n. 716 ALLEGATO 3 Documento procedura telematica voto CUN.pdf

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