IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 24, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, individuando al comma 3, lettera b), un tipo di contratto di durata triennale non rinnovabile, riservato a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) del medesimo comma 3, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
VISTO, inoltre, il comma 8 del medesimo art. 24 della legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;
VISTO il comma 5 del medesimo art. 24 della legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale "nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro";
VISTO l'articolo 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale i contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), possono essere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, e in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera c), il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;
VISTA inoltre la lettera c-bis del medesimo comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 49 del 2012, introdotta dall'art. 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale prevede che "in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili";
VISTO l'art. 1, comma 348, della citata legge n. 190 del 2014, il quale, per l'attuazione del comma 347, individua risorse nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
VISTO l'art. 1, comma 349, della medesima legge n. 190 del 2014 il quale prevede che alle università si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTO il decreto ministeriale 8 giugno 2015 (n. 335), registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2015, foglio n. 3123 recante "Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015" e, in particolare, l'art. 10 che destina 5 milioni di euro al reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010, ai sensi del citato art. 1, comma 348, della legge n. 190 del 2014, sulla base delle modalità definite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
CONSIDERATO che è in corso d'esame al Senato il disegno di legge AS 1873 recante "Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato" che prevede espressamente gli assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 nel novero dei requisiti per l'accesso ai contratti di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della medesima legge n. 240 del 2010;
RITENUTO, nelle more della definizione del predetto disegno di legge, di doversi attenere alla lettera dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 per la declinazione dei requisiti di accesso alle procedure per l'attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato;
RITENUTA la necessità di definire i criteri per l'utilizzo dell'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro per l'anno 2017 relativi al piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, con contratto di durata triennale;
DECRETA
Articolo 1
(Assegnazione risorse)
- 1. A valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro per l'anno 2017, sono assegnate alle Università statali specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a € 58.625 annui.
- 2. Le risorse disponibili di cui al comma 1, per ciascun anno del triennio 2015-2017, sono ripartite fra le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale sulla base dei seguenti criteri:
- a) ad ogni istituzione universitaria è attribuita una quota fissa pari a un 1 contratto di ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di durata triennale, per complessivi 66 contratti, per un totale di € 11.607.750 compresi gli oneri a carico dell'amministrazione;
- b) a valere sulle risorse residue sono attribuiti ulteriori contratti alle istituzioni universitarie che hanno ottenuto il maggior importo della quota destinata nell'anno 2015 per le finalità premiali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, nella misura di 1 contratto per ciascuna delle predette istituzioni e fino ad utilizzo dell'intero importo di € 3.392.250.
Articolo 2
(Utilizzo delle risorse assegnate)
- 1. Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella Tabella 1 facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori
- 2. Le procedure per l'attribuzione dei contratti di cui al comma 1 sono riservate a candidati che abbiano usufruito per almeno 3 anni, anche cumulativamente, di:
- - contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
- - contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- - assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- - borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
- - analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLE RICERCA f.to Giannini |
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE f.to Padoan |