IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 16, comma 5;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare, l’articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante “Linee guida disturbi specifici dell’apprendimento”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “ Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, l’articolo 26;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, l’articolo 154, commi 4 e 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305, concernente “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali »”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 dicembre 2016, n. 987, recante “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni recanti “procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017-2018”;
VISTO lo “Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del D.L.gs. n. 196/2003” adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005;
CONSIDERATE la specificità didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese e la necessità di definire regole di accesso e di valutazione per l’ammissione degli studenti che consentano un’adeguata omogeneità a livello internazionale e la tempestiva disponibilità della graduatoria finale;
RITENUTA la necessità di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova, anche al fine di favorire la partecipazione degli studenti, in un’ottica di promozione del processo di internazionalizzazione delle Università italiane;
VISTO il protocollo d’intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;
VISTO l’accordo quadro tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 2 luglio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;
TENUTO CONTO dei servizi tecnici e informatici resi in via generale e continuativa al Ministero Istruzione, università e ricerca, dal CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie;
VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei dati personali;
SENTITE le Università interessate;
CONSIDERATO che con successivi decreti e comunque in data antecedente a quella stabilita per l’iscrizione dei candidati alla prova di ammissione sarà stabilito il numero definitivo di posti disponibili a livello di singolo Ateneo;
RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto con l’inizio dell’anno accademico 2017/2018;
RITENUTO di definire, per l’anno accademico 2017/2018, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese;
DECRETA
Articolo 1
(Disposizioni generali)
Per l’anno accademico 2017/2018, l’ammissione dei candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese avviene a seguito di superamento di apposita prova d’esame disciplinata dal presente decreto.
Articolo 2
(Prova di ammissione)
1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’articolo 26, della legge n. 189/2002 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all’estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione si svolge il giorno 14 settembre 2017 presso gli Atenei italiani nonché nelle sedi estere indicate nel comma 4 del presente articolo. Le iscrizioni alla prova vengono effettuate dal giorno 3 luglio 2017 e si chiudono inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT + 1) del giorno 25 luglio 2017 nelle modalità indicate dall’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il giorno 1 settembre 2017 saranno pubblicate sui siti internet del MIUR e degli Atenei interessati gli indirizzi delle sedi in cui si svolgerà la prova con l’indicazione delle aule.
4. La prova nelle sedi estere ha inizio alle ore riportate nella seguente tabella:
Country |
City |
Centre name |
Start time (local time) |
Argentina |
Buenos Aires |
Buenos Aires Open Centre 1 |
09:00 |
Brazil |
Sao Paolo |
Winner Idiomas |
09:00 |
China |
Beijing |
School of International Education, BFSU |
19:00 |
Cyprus |
Nicosia |
Pascal Education Ltd |
15:00 |
France |
Paris |
The British School of Paris |
14:00 |
Germany |
Munich |
Münchner Volkshochschule GmbH |
14:00 |
Greece |
Athens |
Hellenic English Council Ltd |
15:00 |
India |
Haryana |
Planet EDU – Pvt Limited |
UTC + 5:30 |
Israel |
Tel Aviv |
British Council, Tel Aviv |
15:00 |
Italy |
Bari |
Università degli Studi di Bari |
14:00 |
Italy |
Milan |
Università degli Studi di Milano |
14:00 |
Italy |
Milan |
Università degli Studi Milano -Bicocca |
14:00 |
Italy |
Rome |
Università degli Studi di Roma "Sapienza" |
14:00 |
Italy |
Rome |
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
14:00 |
Italy |
Naples |
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
14:00 |
Italy |
Naples |
Università di Napoli Federico II |
14:00 |
Italy |
Bologna |
Università di Bologna |
14:00 |
Italy |
Turin |
Università di Torino |
14:00 |
Italy |
Pavia |
Università degli Studi di Pavia |
14:00 |
Italy |
Siena |
Università degli Studi di Siena |
14:00 |
Poland |
Warsaw |
Lang LTC |
14:00 |
Portugal |
Lisbon |
International House, Lisbon |
14:00 |
Qatar |
Doha |
British Council, Qatar |
15:00 |
Saudi Arabia |
Jeddah |
British Council Jeddah |
15:00 |
Spain |
Barcelona |
Exams Catalunya S.L. |
14:00 |
UAE |
Dubai |
British Council, Dubai |
16:00 |
UK |
London |
Mobile Testing Solutions Ltd |
13:00 |
USA |
New York |
International House New York |
09:00 |
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti.
5. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono disciplinate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 3
(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)
1. Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002 nonché, nell’ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all’estero utilmente collocati nella graduatoria di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002 sono idonei all’ammissione al corso di laurea di cui al presente decreto se hanno ottenuto nella rispettiva prova un punteggio minimo pari a punti venti (20) punti; quelli non idonei non sono inseriti in graduatoria.
3. In conformità con gli orientamenti comunitari sull’accesso di studenti stranieri all’istruzione universitaria, in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all’art. 46 del D.P.R. n.394/1999, con riferimento alla riserva dei posti destinati ai candidati non comunitari residenti all’estero non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2. I posti eventualmente risultati non coperti nell’ambito della graduatoria riservata ai cittadini extracomunitari residenti all’estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n.189/2002, in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati extra UE nella programmazione di posti di cui all’art.1 della legge n.264/1999 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”. I posti eventualmente risultati non coperti, nella graduatoria riservata ai candidati cittadini non comunitari residenti all’estero, possono essere utilizzati dagli Atenei per i trasferimenti ad anni successivi al primo, di studenti di cittadinanza non dell’Unione europea soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art.26 della legge n.189/2002 nonché di studenti iscritti presso una Università italiana ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 394/1999.
4. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
- 1,5 punti per ogni risposta esatta
- meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata
- 0 punti per ogni risposta omessa
5. Sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato, calcolato da Cambridge Assessment secondo i criteri di cui al comma 4, è redatta una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
La graduatoria riservata dei candidati non comunitari residenti all’estero è definita dalle Università.
6. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:
- a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;
- b) prevale il possesso, entro la data della chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all’Allegato 3, così come dichiarato dal candidato all’atto dell’iscrizione alla prova. Il possesso di certificazioni linguistiche richieste ai candidati ai fini della procedura di cui al presente decreto è autocertificata e resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 citato in premessa. Le Amministrazioni coinvolte nella presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e l’esposizione del dichiarante all’azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all’annullamento dell’eventuale immatricolazione, al recupero degli eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.
- c) in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
7. La condizione di idoneo all'ammissione ai corsi di laurea di cui all’art.1 del presente decreto si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.
8. La chiusura degli scorrimenti delle graduatorie viene disposta con successivo provvedimento ministeriale, da emanarsi nel secondo semestre accademico al fine di consentire agli studenti di raggiungere la frequenza obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami. Con la chiusura degli scorrimenti tutti i candidati in posizione utile che hanno confermato l’interesse alla immatricolazione, come da lett. d) punto 10 allegato 2 del presente decreto, diventano assegnati ed hanno obbligo di immatricolarsi entro il termine stabilito nel provvedimento medesimo. Coloro che, decorso il termine di immatricolazione, non risultano immatricolati al corso di laurea cui sono stati assegnati, decadono e non conservano alcun diritto negli anni successivi.
Articolo 4
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell’articolo 16 della legge n. 104/1992. I candidati hanno diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dall’art. 2.
2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione dal precedente articolo 2.
3. La prova presso le sedi estere è organizzata tenendo conto delle eventuali situazioni dei candidati con handicap o con DSA segnalate dagli Atenei interessati.
Articolo 5
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro 60 giorni dallo svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l’accertamento dell’identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
Articolo 6
(Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
1.Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l’informativa di cui all’Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tale informativa è inserita nel portale Universitaly in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all’atto dell’iscrizione alla prova prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell’Allegato 2 al presente decreto.
Articolo 7
(Posti disponibili)
1.I posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'anno accademico 2017/2018, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono ripartiti tra le Università secondo la tabella dell'Allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto. Ai candidati stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017 citate in premessa.
2. Fermo restando il contingente dei posti disponibili di cui al comma 1, con successivo decreto sarà determinata la programmazione in via definitiva.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il ministro
Sen. Valeria Fedeli