Criteri di ripartizione quota finale dello stanziamento relativo alle risorse destinate agli Istituti superiori di studi musicali non statali e alle Accademie non statali di belle arti per l'anno 2018
Roma, Venerdì, 28 dicembre 2018

Criteri di ripartizione quota finale dello stanziamento relativo alle risorse destinate agli Istituti superiori di studi musicali non statali e alle Accademie non statali di belle arti per l'anno 2018

Nota Prot. n. 870

Ufficio: DGFIS

Registrato alla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2019 al numero 1-188

VISTA                        la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);
VISTO                        il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l’articolo 2 che riconosce l’autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni in esse previste, disciplinano lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;
VISTO                        il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e, in particolare, l’articolo 19;
VISTI                         in particolare, i commi 4 e 5, del citato articolo 19, del predetto decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativi al finanziamento degli Istituti superiori musicali non statali, i cui criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
VISTI                         altresì, i commi 5-bis e 5 ter, del suddetto articolo 19, relativi al finanziamento delle Accademie non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali, i cui criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
VISTO                        il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito Decreto Legge);
VISTO                        in particolare, il comma 1 dell’articolo 22-bis, del Decreto Legge, il quale stabilisce che una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge  12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 22-bis, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo;
VISTO                        altresì, il comma 2 dell’articolo 22-bis, del Decreto Legge, il quale stabilisce che:

  • i suddetti processi “sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
  • nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti criteri per la determinazione

delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
VISTO                        il comma 3, dell’articolo 22-bis, del Decreto Legge, il quale stabilisce che “ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”, con uno stanziamento per l’anno 2018 pari a 17 milioni di euro;
VISTO                        infine, il comma 4, dell’articolo 22-bis, del Decreto Legge, il quale stabilisce che “nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1”;
VISTO                        l’art. 1, comma 652, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) che ha stanziato ulteriori risorse per consentire la complessiva statizzazione e razionalizzazione delle predette Istituzioni, e in particolare, ulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2018;
CONSIDERATO       che l’importo complessivo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (cap. 1750) è pari a 22 milioni di euro;
VISTO                        il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della Ricerca n. 395 del 16 maggio 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di riparto di 5/12 dello stanziamento a valere sul capitolo 1750 del 2018, al fine di assicurare il funzionamento ordinario degli enti non statali nelle more del processo di statizzazione;
VISTO                        il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della Ricerca n. 647 del 15 ottobre 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di riparto di ulteriori 5/12 dello stanziamento a valere sul capitolo 1750 del 2018, al fine di assicurare il funzionamento ordinario degli enti non statali nelle more del processo di statizzazione;
CONSIDERATO       che è stato svolto nel corso del corrente anno il confronto con le Istituzioni interessate, finalizzato a conseguire il quadro informativo necessario a definire la disciplina per l’avvio dei processi di statizzazione con l’adozione dei sopraindicati decreti di cui all’art. 22-bis, comma 2, primo periodo, e comma 3, del Decreto Legge;
CONSIDERATO       che è altresì concluso il confronto con il Ministero dell’Economia delle Finanze  e la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di definire i contenuti dei medesimi provvedimenti;
RITENUTA               la necessità e l’urgenza, in relazione alle esigenze finanziarie degli enti in argomento, di dover provvedere, ai sensi dell’art. 22-bis, comma 4, del Decreto Legge, alla assegnazione delle restanti risorse per il 2018, pari a 4 milioni di euro, per  le  esigenze  di  funzionamento  ordinario  da  ripartire  tra istituti  superiori
musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
RITENUTO               di dovere provvedere alla sopraindicata assegnazione di 4 milioni di euro sul capitolo n. 1750, di cui  3,5 milioni di euro agli Istituti musicali non statali utilizzando i medesimi criteri di riparto di cui al DM n. 395/2018 e 0,5 milioni di euro alle Accademie non statali;
CONSIDERATO       che i criteri di riparto delle risorse destinate per il funzionamento ordinario degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali, ai sensi dell’articolo 19, comma 5 e 5-ter, del  decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono definiti con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

DECRETA
Art.1
(Suddivisione della quota di stanziamento)

  • 1. L’importo della ulteriore quota dello stanziamento relativo all’anno 2018 di cui alle premesse, pari   a € 4.000.000, è suddivisa tra gli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie non statali di cui di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel seguente modo:

TIPOLOGIA

IMPORTO

  • Istituti superiori di studi musicali non statali

€ 3.500.000

  • Accademie non statali

€ 500.000

TOTALE

€ 4.000.000

Art. 2
(Istituti superiori di studi musicali non statali)

  • 1. L’importo di € 3.500.000 cui all’articolo 1, lettera a) destinato agli Istituti superiori di studi musicali non statali è ripartito secondo i seguenti criteri:
     
    • a) almeno il 50% tra tutte le Istituzioni non statali proporzionalmente al numero di docenti e di personale tecnico amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore del Decreto Legge e assunti secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’alta formazione, artistica, musicale e coreutica pesati come da seguente tabella:
       

      QUALIFICA

      Personale a tempo indet.

      Personale a tempo det.

      DOCENTE I FASCIA

      1,00

      0,83

      DOCENTE II FASCIA

      0,86

      0,71

      EP 2

      0,99

      0,83

      EP 1

      0,88

      0,73

      COLLABORATORE

      0,66

      0,58

      ASSISTENTE

      0,61

      0,54

      COADIUTORE

      0,54

      0,48


    • b) fino a un massimo del 50% per interventi di natura straordinaria in relazione a motivate e urgenti situazioni di difficoltà di bilancio a seguito di istanza presentata dall’Istituzione al Ministero e corredata da un piano complessivo di risanamento del bilancio, di razionalizzazione delle spese di gestione e funzionamento da conseguire entro il 31 ottobre 2023 nonché dall’impegno da parte degli enti locali:
      • 1. ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili;
      • 2. a farsi carico delle situazioni debitorie dell’Istituzione contratte, dalla stessa o dall’ente locale per conto dell’Istituzione, alla data di presentazione della domanda di statizzazione da definire nell’ambito della convenzione da stipulare tra ciascun ente locale, l’Istituzione e il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della statizzazione.

 

Art. 3
(Accademie non statali)

  • 1. L’importo di € 500.000 cui all’articolo 1, lettera  b), destinato alle Accademie non statali è ripartito secondo i seguenti criteri:

 

criterio

 

Peso percentuale

Studenti iscritti totali

30%

Numero docenti e personale TA “pesati” in servizio alla data di entrata in vigore del Decreto Legge e assunti secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’alta formazione,  artistica,  musicale e  coreutica ovvero docenti in servizio con collaborazione coordinate e continuative o con contratto di prestazione d’opera (con peso pari a 0,35)

70%

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

 
IL MINISTRO
F.to Dott. Marco Bussetti

Documenti Allegati
  • DM n.870 del 28-12-2018.pdf

  • Tabella di riparto acconto art. 2 comma 1 lettera A - DM n. 870 del 28-12-2018.pdf

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