Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e in particolare l'articolo 18, comma 4, in cui si prevede che "Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa";
VISTO l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quale prevede che: "Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005."
VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5" e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e con riferimento alla sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna Istituzione Universitaria;
VISTO in particolare il comma 6 dell'art. 7 del predetto Decreto legislativo n. 49 del 2012, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale per la ridefinizione delle disposizioni di cui al medesimo art. 7;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015‐2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49", e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e comma 5 con cui si prevede che: "1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nonché' la sostenibilità e l'equilibrio economico‐finanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, per il triennio 2015‐2017 si prevede che: lettera a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
lettera b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente";
"5. La maggiorazione della spesa di cui al comma 1, lettera b) è determinata fino a concorrenza dei limiti di spesa, ove esistenti, fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn over del sistema universitario e non può comunque determinare annualmente una attribuzione di facoltà assunzionali a livello di singola istituzione universitaria superiore rispettivamente a: a) per le università statali, centodieci per cento dei risparmi da cessazioni dell'anno precedente; b) per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, cinque per cento della spesa equivalente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente".
CONSIDERATO che gli atenei con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto sono quelli che presentano un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore al valore di 1 dove tale indicatore è pari al rapporto tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 49/2012, al netto delle spese per fitti passivi e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento.
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e in particolare l'articolo 1, comma 346, che ha modificato l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, come sopra riportato, al fine di favorire il reclutamento di ricercatori a decorrere dall'anno 2015, e il comma 425, relativamente alla partecipazione delle Università alle procedure di ricollocazione del personale di cui al comma 422 del medesimo articolo.
TENUTO CONTO che si rende necessario attribuire agli Atenei per l'anno 2015 le facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato;
TENUTO CONTO della graduazione delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) del citato d.P.C.M 31 dicembre 2014;
VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi", ai sensi del quale spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con l'Università, gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Università;
CONSIDERATO che dalle rilevazioni ministeriali relative all'anno 2014 concernenti il costo del personale delle Istituzioni Universitarie Statali, incluse le Istituzioni ad ordinamento speciale, il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico è pari a euro 115.684;
VISTA la necessità di definire i criteri e il conseguente contingente per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di assunzioni nelle Università Statali per l'anno 2015;
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e in particolare l'articolo 3, comma 1;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
DECRETA
Articolo 1
(Oggetto)
- 1. Il presente decreto definisce i criteri per il riparto e l'assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del contingente di spesa
- 2. La rispettiva assegnazione e il relativo utilizzo sono disposti ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).
- 3. Ai fini dell'attribuzione del contingente di spesa di cui al comma 1, il calcolo delle economie da cessazioni e degli oneri conseguenti alle nuove assunzioni e ai passaggi di qualifica ad esse equiparate è effettuato sulla base del costo medio nazionale per ciascuna categoria di personale, espresso in termini di punti organico, avendo quale unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, come indicato in premessa.
Articolo 2
(Assegnazione quota Punti Organico 2015 a ciascuna Istituzione Universitaria)
- 1. Ad ogni Istituzione Universitaria statale sono attribuiti i Punti Organico 2015 indicati nella Tabella 1 allegata, sulla base dei seguenti criteri e con riferimento ai valori riportati al 31 dicembre 2014:
- a. alle Università con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore a 1 è attribuito un contingente assunzionale pari al 30% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2014 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo;
- b. alle restanti Università:
- a. alle Università con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore a 1 è attribuito un contingente assunzionale pari al 30% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2014 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo;
- I. è attribuito un contingente assunzionale base pari al 30% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2014 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo, ad eccezione di quelle di cui al punto IV;
- II. è attribuito un contingente assunzionale aggiuntivo, fino a concorrenza del limite massimo del 50% a livello di sistema della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2014 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, ad eccezione di quelle di cui al punto IV, ripartito in misura proporzionale al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2014;
- III. qualora il contingente assunzionale derivante dalla somma di cui ai punti I) e II) risulti superiore, per le Università statali, al 110% dei risparmi espressi in termini di Punti Organico da cessazioni dell'anno 2014 ovvero, per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, al 5% della spesa equivalente, espressa in termini di Punti Organico, relativa al personale a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2014, il contingente stesso è ricondotto entro i predetti limiti e le relative eccedenze sono ripartite tra le restanti Università di cui alla lettera b) proporzionalmente alle assegnazioni ad esse attribuite;
- IV. è attribuito un contingente assunzionale aggiuntivo rispetto a quello attribuito ai sensi dei punti I) e II) corrispondente alle cessazioni avvenute nell'anno 2014 di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 e assimilati di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo.
Articolo 3
(Utilizzo delle risorse assegnate)
- 1. Nell'ambito delle assegnazioni di cui all'articolo 2 e con riferimento ad ogni Istituzione universitaria i Punti Organico corrispondenti al 30% delle cessazioni di personale tecnico amministrativo nell'anno 2014 sono congelati e non utilizzabili in quanto vincolati alle finalità previste dall'articolo 1, commi 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le procedure che saranno definite d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 2. I restanti Punti Organico attribuiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), punti I), II), III) sono utilizzabili per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ciascuna Istituzione Universitaria.
- 3. I Punti Organico attribuiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), punto IV) sono destinati all'assunzione di ricercatori a tempo
- 4. L'utilizzo dei Punti Organico di cui al presente decreto concorre, nell'ambito della programmazione triennale di ciascun ateneo, a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 5. Per le procedure e le assunzioni disposte in difformità da quanto previsto dal presente decreto si applica l'articolo 1, comma 6, del d.P.C.M. 31 dicembre 2014.
IL MINISTRO
F.to Prof.ssa Stefania Giannini