Concorso per titoli per graduatorie nazionali docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi a tempo det. e indet. (art. 1, c. 655, L. 2015/17)
Roma, Martedì, 14 agosto 2018

Concorso per titoli per graduatorie nazionali docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi a tempo det. e indet. (art. 1, c. 655, L. 2015/17)

Nota Prot. n. 597

Ufficio: DGFIS

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO  il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che, a seguito della modifica apportata da D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO  il D.P.R. 31 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2018; 
VISTO   l’art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il quale si prevede che: “Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.
VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA   la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA   la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per  il diritto al lavoro dei disabili, nonché per le assunzioni delle categorie protette e successive integrazioni;
VISTA   la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA   la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
VISTO  il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche;
VISTO  il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e i relativi decreti attuativi;
VISTO   il D.M. 3 luglio 2009, n.89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti e successive modifiche e integrazioni;
VISTO  il D.M.3 luglio 2009, n.90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
VISTI   i DD.MM. 30 settembre 2009, n. 125, n.126 e n.127, con i quali sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, rispettivamente dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche e successive modifiche e integrazioni;
VISTO  il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, recante abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 dicembre 2005, n. 246;
VISTO  il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'articolo 8, comma 1;
VISTO  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO  l’art. 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il quale si prevede che: “…… Nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.”;
CONSIDERATO che l’art. 98 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/18, ha stabilito che la qualifica dei professori di seconda fascia è mantenuta ad esaurimento, fatta salva l’eventuale immissione in ruolo del personale dalle graduatorie in essere, sulla base della normativa vigente;
RITENUTO comunque necessario dover procedere al completamento della dotazione organica dei docenti di seconda fascia fino alla modifica delle dotazioni organiche delle Istituzioni;

D E C R E T A
Art. 1
Oggetto

 

  1. Sono costituite, ai sensi dell'articolo 1 comma 655 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nei limiti dei posti in organico vacanti disponibili, per il personale docente delle Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  2. Ai fini dell'inserimento del personale docente nelle graduatorie nazionali di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente decreto.

Art. 2
Requisiti e Soggetti ammessi

  1. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni statali di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di Istituto per il settore artistico disciplinare e la fascia per i quali presenta domanda e abbia maturato nelle predette Istituzioni, a decorrere dall’anno accademico 2010/2011 (1 novembre 2010) e fino all’anno accademico 2017/2018 (31 ottobre 2018) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito, a seguito di domanda e successiva valutazione della stessa, nelle graduatorie di cui all'articolo 1.
  2. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 relativi ai tre anni accademici di insegnamento, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nell’ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo,  è fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
  3. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 relativi ai tre anni accademici di insegnamento, per anno accademico si considera l’aver svolto servizio, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d’opera intellettuale per i quali il candidato è inserito in una graduatoria di Istituto, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell’ambito dello stesso anno accademico.
  4. Gli aspiranti, oltre ai requisiti minimi di ammissione di cui ai commi precedenti, devono dichiarare, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
    • a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
    • b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio;
    • c) godimento dei diritti civili e politici;
    • d) non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, indicando eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale.
  1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza.
  2. Non possono partecipare alla procedura:
    • a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
    • b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
    • c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
    • d) coloro che sono già inseriti in graduatorie nazionali per titoli o in quelle di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, utili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, per il medesimo settore artistico disciplinare e medesima fascia, ad eccezione di coloro che all’atto di presentazione della domanda dichiarano di voler decadere dalle predette graduatorie e di coloro che sono inseriti nelle stesse con riserva dell’esito del contenzioso.
  1. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3
Costituzione delle graduatorie

  1. Fermi restando i requisiti di cui all’articolo 2, il singolo candidato può presentare un massimo di due domande, qualora abbia insegnato complessivamente per almeno sei anni accademici. La singola domanda può essere presentata:
    • a) per l’inserimento in ogni settore artistico disciplinare e fascia per il quale il candidato abbia insegnato per almeno tre anni accademici a condizione che sia collocato in una graduatoria di Istituto relativa allo stesso settore artistico disciplinare e fascia;
    • b) per l’inserimento esclusivamente nel settore artistico disciplinare e fascia in cui abbia svolto la maggioranza del servizio, a condizione che il candidato abbia insegnato complessivamente per almeno tre anni accademici anche in settori artistico disciplinari diversi, compreso quello per il quale presenta la domanda, a seguito di inserimento nelle rispettive graduatorie di Istituto e fasce;
    • c) per l’inserimento, nel caso di parità della durata del servizio svolto in più settori artistico disciplinari e fasce, esclusivamente in uno  dei suddetti settori artistico disciplinari a condizione che il candidato abbia insegnato complessivamente per almeno tre anni accademici anche in settori artistico disciplinari diversi, compreso quello per il quale presenta la domanda, a seguito di inserimento nelle rispettive graduatorie di Istituto e fasce.

Art. 4
Modalità e termini per la presentazione delle domande

  1. La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente secondo quanto previsto dal modello di cui all'Allegato A e presentata entro trenta giorni a partire dalle ore 10.00 del giorno successivo alla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, Concorsi ed Esami, di apposito Avviso e della contestuale pubblicazione del presente Bando sul sito internet www.miur.gov.it (Sezione AFAM) e sul sito http://afam.miur.it. Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
  2. La domanda corredata dalle dichiarazioni sostitutive deve essere presentata con le modalità telematiche previste al comma 3, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5, commi 6 e 7.
  3. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica dal sito Internet http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie previa registrazione. Coloro che sono già registrati per aver partecipato alla precedente procedura di cui alla L. n. 128/2013, utilizzano le credenziali già in loro possesso. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema informativo, l’Amministrazione si riserva di informare i candidati, al ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul sito Internet di cui sopra.
  4. Nel modello di domanda (allegato A) devono essere riportati:
    • a) nome e cognome;
    • b) sesso;
    • c) data e luogo di nascita;
    • d) nazionalità;
    • e) codice fiscale;
    • f) residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
    • g) i recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
    • h) il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero:
      • l’indicazione delle graduatorie di istituto con il relativo settore artistico disciplinare e la fascia in cui il candidato risulta essere inserito; 
      • l’indicazione di almeno tre anni accademici di insegnamento maturati negli ultimi otto anni accademici, specificando, per ogni anno accademico, il servizio prestato, la graduatoria di Istituto, il settore artistico disciplinare e la fascia.
    • i) il codice e il settore artistico disciplinare (Allegato B), specificando prima o seconda fascia, per il quale è presentata la domanda;
    • j) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificando lo Stato);
    • k) di godere dei diritti civili e politici;
    • l) di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero di indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
    • m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
    • n) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
    • o) di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
    • p) di non essere già inserito in graduatoria nazionale per titoli o in quelle di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, utili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, per il medesimo settore artistico disciplinare e medesima fascia, ovvero di dichiarare di voler decadere dalle predette graduatorie;
    • q) l’indicazione della eventuale altra domanda (codice, settore artistico disciplinare (Allegato B), fascia) che il candidato intende presentare.
  5. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle lettere f) ed g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente Istituzione tramite PEC. L’Istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o di recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 
  6. Ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni, il responsabile del procedimento è individuato dal Presidente dell’Istituzione sede della procedura tra il personale amministrativo in servizio e non facente parte della Commissione di cui al successivo articolo 7, con la qualifica più alta.

Art. 5
Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria (Allegato A)

  1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio, di studio e culturali.
  2. I titoli di servizio di cui al comma 1 devono essere posseduti entro il  31 ottobre 2018 (a.a. 2017/2018); i titoli di studio e culturali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal candidato entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
  3. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui all’articolo 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n.445. In ogni caso il Ministero è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione. 
  4. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
  5. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nelle graduatorie, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda.  A tal fine la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all’iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.  I titoli di riserva e preferenziali sono elencati negli allegati 1 e 2.
  6. Per il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere, gli interessati devono allegare alla domanda dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca ovvero, i seguenti documenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPR 30 luglio 2009, n. 189:
    • a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;
    • b) certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall’Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
    • c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'Istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento.
  7. Ai titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell’istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6
Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

  1. E' inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 4 o con modalità diverse da quella telematica.
  2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 2.
  3. L'esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte delle Commissioni di cui all'articolo 7, dal Direttore della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura che è comunicato telematicamente al docente interessato utilizzando la procedura indicata all’articolo 4, comma 3, per la presentazione della domanda. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, i Presidenti delle Commissioni indicano le relative motivazioni inserendo nel sistema informatico il verbale e la documentazione ad esso allegata.

Art. 7
Commissioni

  1. Le Commissioni, con il compito di valutare i titoli di studio, culturali e di servizio, preposte alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 1 sono nominate con Decreto del Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore. A tal fine, presso ciascuna Istituzione, sono costituite fino a un massimo di due Commissioni secondo quanto indicato nell’Allegato B. Ogni Commissione è costituita da cinque componenti:
    • a) il Presidente, individuato nel Direttore dell’Istituzione sede della procedura o di altra Istituzione AFAM;
    • b) il Direttore amministrativo dell’Istituzione o il Direttore di ragioneria;
    • c) tre docenti, ordinariamente in servizio di ruolo e appartenenti a diversi settori artistico disciplinari oggetto di valutazione da parte della Commissione, scelti nell’ambito di una rosa di cinque docenti della stessa o di altra Istituzione, indicata dal Consiglio Accademico dell’Istituzione sede della procedura.
  2. Ciascuna Commissione si insedia e svolge i propri lavori presso le sedi di cui all’Allegato B con riferimento ai relativi settori artistico disciplinari. Nello svolgimento dei lavori, ogni Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte, firmati da tutti i componenti, avvalendosi anche di strumenti informatici.
  3. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità, fatto salvo il rimborso delle spese di missione con oneri a carico dell’Istituzione sede dei lavori.

Art. 8
Valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali

  1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, ai soli fini della formazione della graduatoria, la valutazione dei titoli di servizio, dei titoli di studio e culturali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

A)  TITOLI DI SERVIZIO
Insegnamento nel settore artistico disciplinare per cui è stata presentata la domanda (A1)
Servizio prestato in una delle Istituzioni statali e non statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nelle Istituzioni non statali di cui all’articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, per lo stesso settore artistico disciplinare cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l’inserimento. E’ valutato il servizio prestato con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa, e di prestazione d’opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura selettiva. Il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute,  nonché in Istituzioni estere è valutato qualora riconducibile al settore artistico disciplinare oggetto della domanda e svolto presso Istituzioni di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica.
Insegnamento in settore artistico disciplinare diverso da quello per cui è stata presentata la domanda (A2)
Servizio prestato in una delle Istituzioni statali e non statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nelle Istituzioni di cui all’articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, per un settore artistico disciplinare diverso rispetto a quello cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l’inserimento. E’ valutato il servizio prestato con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa, e di prestazione d’opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura selettiva. Il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere è valutato se  svolto presso Istituzioni di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica.


CRITERIO

PUNTEGGIO stesso settore artistico disciplinare (A1)

PUNTEGGIO altro settore artistico disciplinare (A2)

  • 1. per ogni mese di lavoro (o frazione pari ad almeno 15 giorni nello stesso mese) nello stesso anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

0,40 punti al mese
PUNTEGGIO MAX = 4,80 Punti

  •  
  • Fino a 14 Giorni = 0 punti
  • Da 15 a 44 gg = 0,40 punti
  • Da 45 a 74 gg = 0,80 punti
  • Da 75 a 104 gg = 1,20 punti
  • Da 105 a 134 gg = 1,60 punti
  • Da 135 a 164 gg = 2,00 punti
  • Da 165 a 194 gg = 2,40 punti
  • Da 195 a 224 gg = 2,80 punti
  • Da 225 a 254 gg = 3,20 punti
  • Da 255 a 284 gg = 3,60 punti
  • Da 285 a 314 gg = 4,00 punti
  • Da 315 a 344 gg = 4,40 punti
  • Pari o superiore a 345 gg = 4,80 punti

0,20 punti al mese
PUNTEGGIO MAX = 2,40 Punti

  •  
  • Fino a 14 Giorni = 0 punti
  • Da 15 a 44 gg = 0,20 punti
  • Da 45 a 74 gg = 0,40 punti
  • Da 75 a 104 gg = 0,60 punti
  • Da 105 a 134 gg = 0,80 punti
  • Da 135 a 164 gg = 1,00 punti
  • Da 165 a 194 gg = 1,20 punti
  • Da 195 a 224 gg = 1,40 punti
  • Da 225 a 254 gg = 1,60 punti
  • Da 255 a 284 gg = 1,80 punti
  • Da 285 a 314 gg = 2,00 punti
  • Da 315 a 344 gg = 2,20 punti
  • Pari o superiore a 345 gg = 2,40 punti
  • 2. per ogni periodo di lavoro pari ad almeno 20 ore nello stesso anno accademico per servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con prestazione d’opera intellettuale.

0,20 punti per ogni periodo di almeno 20 ore
PUNTEGGIO MAX = 2,40 Punti

  • Fino a 19 ore = 0 punti
  • Da 20 a 39 ore = 0,20 punti
  • Da 40 a 59 ore = 0,40 punti
  • Da 60 a 79 ore = 0,60 punti
  • Da 80 a 99 ore = 0,80 punti
  • Da 100 a 119 ore = 1,00 punti
  • Da 120 a 139 ore = 1,20 punti
  • Da 140 a 159 ore = 1,40 punti
  • Da 160 a 179 ore = 1,60 punti
  • Da 180 a 199 ore = 1,80 punti
  • Da 200 a 219 ore = 2,00 punti
  • Da 220 a 239 ore = 2,20 punti
  • Pari o superiore a 240 ore = 2,40 punti

0,10 punti per ogni periodo di almeno 20 ore
PUNTEGGIO MAX = 1,20 Punti

  • Fino a 19 ore = 0 punti
  • Da 20 a 39 ore = 0,10 punti
  • Da 40 a 59 ore = 0,20 punti
  • Da 60 a 79 ore = 0,30 punti
  • Da 80 a 99 ore = 0,40 punti
  • Da 100 a 119 ore = 0,50 punti
  • Da 120 a 139 ore = 0,60 punti
  • Da 140 a 159 ore = 0,70 punti
  • Da 160 a 179 ore = 0,80 punti
  • Da 180 a 199 ore =0,90 punti
  • Da 200 a 219 ore = 1,00 punti
  • Da 220 a 239 ore = 1,10 punti
  • Pari o superiore a 240 ore = 1,20 punti

 
In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

  • la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
  • per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per prestazione d’opera intellettuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica.
  • Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all’art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell’a.a. di prestazione del servizio.

B) TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
Il punteggio relativo ai titoli di studio e culturali va adeguatamente motivato dalla Commissione Giudicatrice in base all’attinenza degli stessi tenendo conto di quanto previsto dalle declaratorie dei settori artistico-disciplinari (D.M. 3 luglio 2009, n. 89,  D.M.3 luglio 2009, n. 90,  30 settembre 2009, n. 125, n.126 e n.127 e successive modificazioni ed integrazioni).


TITOLI DI STUDIO E CULTURALI

PUNTEGGIO per Titolo attinente al Settore artistico disciplinare

PUNTEGGIO per altro Titolo

  • 1. Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all’articolo 1 della Legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all’articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente  rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute.

Punti 5,00

Punti 2,50

  • 2. Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all’articolo 1 della Legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all’articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute. Tale titolo può essere valutato solo in assenza dell’attribuzione dl punteggio di cui al punto 1).

punti 3,00

Punti 1,50

 

 

 

  • 3. per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma.

punti 5,00

Punti 2,50

  • 4. per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 212/2005.

punti 4,00

Punti 2,00

  • 5. per ogni Master di I o II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all’articolo 1 della Legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all’articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) ed e) del DPR 212/2005.

punti 1,00
fino ad un Max di 2,00 punti

Punti 0,50
fino ad un Max di 1,00 punto

Art. 9
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

  1. Le Commissioni, esaminate le dichiarazioni e la documentazione indicate nelle domande, inseriscono per ciascuna di esse l’esito della valutazione sul sistema informatico. Terminato l'inserimento, il sistema elabora i punteggi secondo le indicazioni di cui all'articolo 8. Le graduatorie nazionali provvisorie per ciascun settore artistico disciplinare e fascia sono rese pubbliche sul sito internet www.miur.gov.it (Sezione AFAM), sul sito http://afam.miur.it e sui siti delle istituzioni sedi delle Commissioni entro il 6 novembre 2018.
  2. Entro il 12 novembre 2018, ciascun interessato può presentare reclamo alla Commissione competente per segnalare eventuali errori materiali  od omissioni attraverso la procedura informatica utilizzata per la presentazione della domanda. In caso di accoglimento dei reclami, le Commissioni procedono alla rettifica della graduatoria dei dati inseriti al sistema e, entro il 20 novembre 2018, trasmettono telematicamente le graduatorie alla competente Direzione generale del Ministero. La competente Direzione generale del Ministero può procedere su segnalazione o anche d'ufficio, in autotutela, alla rettifica degli stessi.
  3. Le graduatorie definitive sono pubblicate sul sito internet www.miur.gov.it (Sezione AFAM) e sul sito http://afam.miur.it  entro il 23 novembre 2018.
  4. Il termine per le eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle graduatorie definitive sul sito internet del Ministero.

Art. 10
 Utilizzazione delle graduatorie

  1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 655 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, le graduatorie di cui al presente decreto sono utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ai fini della copertura dei posti in organico vacanti e/o disponibili, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e a quelle di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Art. 11
Ricorsi

  1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, Concorsi ed Esami, dell’Avviso di cui al presente Bando.   

Art. 12
Trattamento dei dati personali

  1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento, e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, via Michele Carcani n. 61, 00153 Roma è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nel Direttore del CINECA e nei Direttori delle Istituzioni sedi delle Commissioni indicate nell’Allegato B.
  2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini della costituzione delle graduatorie e per la gestione delle relative procedure.
  3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal presente decreto.
  4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 nei confronti dei soggetti  di cui al comma 1.

Art. 13
Norme finali

  1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

                                                

IL MINISTRO
Dott. Marco Bussetti

Documenti Allegati
  • DM n. 597 del 14 agosto 2018.pdf

  • DM n. 597 Allegato 1 - Riserve.pdf

  • DM n. 597 Allegato 2 - Preferenze.pdf

  • DM n. 597 Allegato A - Modulo domanda.pdf

  • DM n. 597 Allegato B - Commissioni di valutazione.pdf

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