Liste di attesa

Riferimenti Normativi

Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
  1. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
23/05/2022

LISTE DI ATTESA


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