Atti di concessione

Riferimenti Normativi

Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 2 – Art. 27 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Art. 27 – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
  1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
    1. il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
    2. l’importo del vantaggio economico corrisposto;
    3. la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
    4. l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
    5. la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
    6. il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
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