La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale per la regione di competenza. E’ composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. In sede di prova orale, alla commissione è aggregato un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.
Il presidente
Il presidente è scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i magistrati o avvocati dello Stato di corrispondente qualifica, o tra i dirigenti generali od equiparati.
I componenti
I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni; uno tra i DSGA con una anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.
I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
Le funzioni di segretario
Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area.
L’eventuale nomina di sottocommissioni
Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.
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