Faq

  1. D: Il candidato può partecipare a più procedure concorsuali?
    R: Sì, qualora sia in possesso dei requisiti per esse previste, presentando la domanda relativa alla procedura per cui concorre e specificando l’ordine o il grado di scuola cui la certificazione d’idoneità si riferisce.
  2. D: La certificazione di idoneità rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano va allegata al momento dell’iscrizione al concorso sulla piattaforma apposita?
    R: Sì, la certificazione di idoneità dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf. Essa è valida solo se rilasciata nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.
  3. D: Ai fini del requisito di accesso, come devono essere conteggiati i mesi di servizio?
    R: I 36 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
    – come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
    – in ragione di un mese ogni 30 gg., sommando le frazioni di mese;
    – non si valuta la eventuale frazione di mese residua indipendentemente dal fatto che sia superiore a 15 gg. (ad esempio, non matura il requisito di anzianità valido per l’accesso alla procedura il candidato che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia svolto 35 mesi e 16 giorni di servizio);
    - quindi, il requisito di accesso alla procedura concorsuale è soddisfatto al raggiungimento di complessivi 1.080 giorni di servizio, purché prestati con il possesso del titolo prescritto.
  4. D: Quali sono i titoli di qualificazione professionale che attribuiscono un punteggio?
    R: Ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 3, Legge 186 del 2003, sono valutati soltanto i titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso (ossia i titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175). È valutato, pertanto, sia il titolo indicato in domanda quale requisito di accesso alla procedura concorsuale sia gli ulteriori titoli, tra quelli previsti dai punti 4.2 e 4.3 della suddetta Intesa, di cui il candidato è eventualmente in possesso, a condizione che siano dichiarati in domanda. In ogni caso, il medesimo titolo è valutabile una sola volta.
  5. D: Come si interpreta l’affermazione, riportata nell’Allegato 8, secondo cui “Non è valutata l’anzianità di servizio in tutti i casi in cui costituisca titolo di qualificazione professionale, ai sensi dell’articolo 4 del presente bando”?
    R: Per comprendere l’affermazione riportata nell’Allegato 8, occorre fare la seguente distinzione. L’allegato 8 prevede:
    - 1) un punteggio per la sola anzianità;
    - 2) un punteggio per i titoli di qualificazione professionale. In alcuni di questi casi il titolo di qualificazione professionale si compone sia di un titolo di studio che di una specifica anzianità di servizio. In questi casi, l’anzianità di servizio (che è parte del titolo di qualificazione professionale) non è valutata ai fini del punteggio dell’anzianità di cui al punto 1).
    Si veda, ad esempio, il titolo indicato nell’ Allegato 5, punto 4.3.2, secondo cui “A far data dall’anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell’insegnamento della religione cattolica entro il termine dell’anno scolastico 2016-17”. L’anno scolastico di servizio effettuato entro il termine dell’anno scolastico 2016-2017, in quanto parte del titolo di qualificazione professionale, non sarà valutato ai fini del punteggio attribuito all’anzianità di servizio.
  6. D: Come si devono interpretare le condizioni di validità presenti nell’ultima colonna a destra dell’Allegato 5 al bando di concorso recante i titoli di qualificazione professionale?
    R: A seguito delle interlocuzioni con la Conferenza Episcopale Italiana in riferimento alle molteplici richieste di chiarimenti sulle condizioni di validità dei titoli di qualificazione professionale necessari per l’accesso alla procedura concorsuale, in via esemplificativa, si rappresenta che il candidato deve far riferimento ai titoli riportati nella sottostante tabella, unitamente alle eventuali ulteriori indicazioni riportate nella colonna “Annotazioni”.

    Titoli di accesso al concorso Irc

    • Premesso che i titoli di studio sono richiesti agli IdR solo a partire dal 1-9-1990 e che tutti gli IdR in servizio precedentemente sono da considerare qualificati;
    • Premesso che i titoli di qualificazione devono essere distinti tra (1) titoli di “vecchio ordinamento”, individuati dal Dpr 751/85 e validi dalle origini a oggi o fino a scadenza, (2) titoli di “nuovo ordinamento” individuati dal Dpr 175/12 e validi dal 31-10-2012 ad oggi, e (3) titoli di vecchio ordinamento convalidati da almeno un anno di servizio alle condizioni di cui al Dpr 175/12;
    • Premesso che il baccalaureato in scienze religiose non equivale al diploma triennale di scienze religiose;

    in tutti i casi è sempre richiesto la certificazione di idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano

    Scuola secondaria di I e II grado

      Titolo di qualificazione Fonte normativa Annotazioni
    1 Baccalaureato in Teologia nelle sue specializzazioni;
    Licenza o dottorato in Teologia nelle sue specializzazioni; Scienze Bibliche o Sacra Scrittura; Missiologia
    Dpr 751/85, 4.3.a) Dpr 175/12, 4.2.1.a) DM 70/2020 Valido dalle origini a oggi
    2 Baccalaureato, licenza o dottorato in Scienze Ecclesiastiche Orientali; Liturgia; Diritto canonico; Storia ecclesiastica Dpr 751/85, 4.3.a)
    DM 15 luglio 1987 Allegato A
    Fino al 30-10-
    2012: valido.
    Dal 31-10-
    2012 al 2016/17:
    valido con un anno di insegnamento dal 2007-2008.
    dal 2017/18: non valido
    3 Compimento del regolare corso di studi in un seminario maggiore Dpr 751/85, 4.3.b) Dpr 175/12, 4.2.1.b) Valido dalle origini a oggi
    4 Magistero in scienze religiose Dpr 751/85, 4.3.c) Dpr 175/12, 4.3.1.a1) Con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al 2012 il titolo è valido dalla data del conseguimento e non va più sanato.
          Se ho un anno di servizio tra 2012/2013 e il
    2016/2017, il
    titolo è valido se conseguito entro il 2013/14.
    A partire dal 2017/2018 non è più valido.
    5 Diploma (triennale) di scienze religiose + qualsiasi laurea civile Dpr 751/85, 4.3.d) Dpr 175/12, 4.3.1.a2) Con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al 2012 il titolo è valido dalla data del conseguimento e non va più sanato. Se ho un anno di servizio tra 2012/2013 e il
    2016/2017, il
    titolo è valido se conseguito entro il 2013/14.
    A partire dal 2017/2018 non è più valido.
    6 Diploma secondario di II grado + iscrizione a una facoltà o istituto di cui all’elenco fornito dalla Cei Dpr 751/85, 4.6.1. Valido per chi ha iniziato a insegnare prima del 31-
    8-1990
    7 Cinque anni di servizio nell’Irc entro il 1985-86 Dpr 751/85, 4.6.2.b) A partire dal 1- 9-1990
    8 Laurea magistrale in scienze religiose, Licenza in scienze religiose, Diploma di alta specializzazione in Sc. Rel. ISSR “Mancini” di Urbino Dpr 175/12, 4.2.1.c) A partire dal 31-10-2012
    9 Licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Educazione e Religione” Dpr 175/12, 4.2.1 –
    4.2.3 – DM 70/2020
    A partire dal 31-10-2012
    10 Laurea magistrale in Sc. dell’Educazione con specializzazione in “Pedagogia e didattica della religione” e in “Catechetica e Pastorale giovanile” Dpr 175/12, 4.2.1 -
    4.2.3 – DM 70/2020
    A partire dal 31-10-2012

    N.B. I titoli previsti dal Dpr 751/85 sono tuttora validi in virtù del punto 4.3.2, secondo periodo, del Dpr 175/12.

  7. D: Come va intesa l’espressione “A partire dal 2017/2018 non è più valido” riportata nel prospetto, colonna “Annotazioni”, contenuto nella precedente FAQ n. 6?
    R: Tale espressione va intesa nel senso che non si può ottenere un primo incarico sulla base di questi titoli. Dopo il 2017/18 il titolo è valido, e non va sanato, con un anno di servizio continuativo tra il 2007 e il 2016/17.
  8. D: I titoli di:
    • Laurea magistrale in scienze religiose, Licenza in scienze religiose, Diploma di alta specializzazione in Sc. Rel. ISSR “Mancini” di Urbino;
    • Licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Educazione e Religione”;
    • Laurea magistrale in Sc. dell’Educazione con specializzazione in “Pedagogia e didattica della religione” e in “Catechetica e Pastorale giovanile”, sono da ritenersi validi anche se rilasciati prima del 31.10.2012?

    R: Sì, i predetti titoli sono validi anche se rilasciati prima del 31.10.2012.
Sembra che tuo stia utilizzando Internet Explorer 8. Per una corretta visione del sito si prega di utilizzare una versione più aggiornata di Explorer oppure un browser come Firefox o Chrome