Contrattazione integrativa

Riferimenti Normativi

Articolo 21, comma 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

CONTRATTAZIONE DECENTRATA DI SEDE IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE SU CRITERI E MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (ex F.U.A.)


Accordo Decentrato Integrativo di sede sull’applicazione dell’art. 86 del CCNL comparto scuola 2007


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