Accesso civico

Riferimenti Normativi

L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Il Diritto di Accesso

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso. I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:


  1. Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
  2. Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 (Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria).
  3. Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 FOIA (Freedom of Information Act – Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria).

Per quanto attiene il FOIA, la richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche.
L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento:
consultare l’organigramma dell’A.T.S. di Cagliari, sia per i responsabili che per gli indirizzi di posta elettronica, al link


Il REGISTRO degli ACCESSI


Ai sensi delle Linee Guida ANAC FOIA Delibera 1309/2016 Vengono pubblicati semestralmente gli elenchi delle richieste di accesso indicando l’oggetto e la data della richiesta, nonché il relativo esito con la data della decisione.

Registro Accesso Semplice 1° e 2° semestre 2021 e 1° quadrimestre 2022


Registro Accesso Generalizzato 1° e 2° semestre 2021 e 1° quadrimestre 2022


Registro Accesso Documentale (L. 241) agg.to al 30/04/2022


REGOLAMENTO in materia di RIMBORSO dei COSTI di RIPRODUZIONE, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell’esercizio del diritto di accesso


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