Organigramma dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana.

L'ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui è titolare un dirigente di livello generale, è articolato in 12 uffici dirigenziali non generali e in 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. Nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 91 del 20 aprile 2015 - Serie generale, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2014. "Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana." (Decreto n. 919).

Il Decreto dell'USR Toscana n. 508/2015 dispone l'assegnazione del personale agli Uffici della Direzione Generale.

L'ufficio scolastico regionale (USR) è un ufficio periferico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano, presente in 18 capoluoghi di regione (non c'è in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, dove vige una disciplina separata). Istituito nell'anno 2000 (D.P.R. 6 novembre, n. 347), la sua disciplina è attualmente contenuta nell'art. 8 del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98: "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

L'ufficio scolastico regionale così come il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano, di cui è un organo locale, svolgono le loro attività attraverso l'azione amministrativa, nel perseguimento del pubblico interesse e nel rispetto di regole preordinate.

Il modello amministrativo italiano è cambiato a partire dal 1990, con una trasformazione culturale che ha investito i soggetti, le strutture organizzative, le procedure, la concezione e la filosofia stessa dell'amministrazione pubblica passando da un modello burocratico ed autoritario, ad un concetto di governance. La governance, infatti, contempla un alto grado di democraticità che sostituisce, progressivamente, al ruolo centrale dello Stato, quale principale soggetto interlocutore nelle politiche pubbliche, un sistema di livelli di governo negoziali.
Questo implica una serie di riforme strutturali, tutt'ora in atto e, principalmente, richiesto dall'inserimento nell'Unione Europea. Il programma di riforme del Governo italiano è accessibile sul sito Web: Passo dopo passo

Struttura

L'ufficio scolastico regionale, al quale è preposto un dirigente generale, dipende funzionalmente dai capi dei dipartimenti del Ministero, in relazione alle specifiche materie da trattare. Si articola sia per funzioni sia per territorio. Gli uffici territoriali, ai quali sono preposti dirigenti di seconda fascia, hanno compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali articolazioni erano denominate fino al 2006 centri servizi amministrativi (CSA), poi rinominati uffici scolastici provinciali (USP) dal 2006 e uffici con competenza per ambiti territoriali (AT) dal 2010. Dipendono funzionalmente, a livello periferico, dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, anche i dirigenti investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, componenti il corpo ispettivo del Ministero.

Funzioni

L'ufficio scolastico regionale è stato istituito per rispondere alle esigenze di decentralizzazione dei servizi e in attuazione del principio di sussidiarietà, per cui un organismo territoriale più vicino ai cittadini è in grado di rappresentare meglio le necessità della collettività. Ha ereditato le competenze, comunque ridimensionate a seguito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in precedenza attribuite ai provveditorato agli studi e alle sovrintendenze scolastiche regionali. L'ufficio scolastico regionale ha compiti di supporto agli istituti scolastici autonomi, amministrativi e di monitoraggio, in coordinamento con le direzioni generali competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca. L'ufficio scolastico regionale:
  • vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni,
  • vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici,
  • vigila sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati;
  • cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti;
  • provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233

L'ufficio scolastico regionale, inoltre, al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini:
  • attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche;
  • integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  • promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali;
  • cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro;
  • esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia;
  • svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche;
  • valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa;
  • assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale;
  • assicura la diffusione delle informazioni;
  • esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio;
  • fornisce supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale delle risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni.

Gli uffici territoriali svolgono, in particolare, le funzioni relative:
  • alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
  • alla gestione delle graduatorie e alla gestione dell'organico del personale docente, educativo e Ata ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali;
  • al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole;
  • al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
  • allo stato di integrazione degli alunni immigrati;
  • all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;
  • al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica
  • dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;
  • al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
  • alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

Personale

Il personale dell'ufficio scolastico regionale è composto da dipendenti pubblici e suddiviso in dirigenti, funzionari, assistenti, operatori e ausiliari che seguono le norme dell Testo Unico del Pubblico impiego

I profili professionali sono definiti dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) n. 1 del 25 marzo 2010.

I dipendenti dell'ufficio scolastico regionale appartengo al comparto dei ministeri la cui disciplina di lavoro è contenuta nei contratti pubblici disponibili sul sito dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).

In particolare l'area dirigenziale è, attualmente, regolamentata dalla contrattazione del Personale Dirigente dell'area I mentre il restante personale dalla contrattazione del Personale Del Comparto Ministeri.